Art. 10 Disposizioni generali

​​​​​1. Lo Statuto del Territorio del PTC sottopone le risorse individuate quali valori paesaggistici alle disposizioni generali del presente articolo.
2. La Provincia promuove di concerto con i Comuni  interventi di informazione ed educazione ambientale coinvolgendo i fruitori del territorio (residenti e turisti) nella salvaguardia e nella valorizzazione delle risorse, contribuendo alla conoscenza delle peculiarità e delle fragilità di habitat ed ecosistemi e delle strutturazioni storiche del paesaggio, conservandone gli equilibri, anche attraverso la promozione di attività didattiche e/o ricreative legate al turismo escursionistico e all’agro-selvicoltura. Possono inoltre essere individuati ambiti da sottoporre a specifiche discipline di valorizzazione turistico-ricreativa delle tipicità naturalistiche e storiche del paesaggio.
3. Criteri generali. I PS, sulla base dei propri quadri conoscitivi, sostenuti da una idonea documentazione storica, cartografica e iconografica, avranno cura a specificare nello Statuto del Territorio l’individuazione dei valori recata dal PTC e dal PIT, nonché a segnalare eventuali integrazioni o correzioni sulla base di studi di maggior dettaglio condotti in scala non inferiore al 1:10.000, attraverso i quali definiscono l’esatta perimetrazione delle aree interessate dai valori paesaggistici da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia.
Lo Statuto del Territorio dei PS individua le regole di governo territoriale atte alla salvaguardia e alla riqualificazione dei valori paesaggistici riconosciuti, in modo coerente con la disciplina del Piano Paesistico regionale e con i criteri indicati dalla presente disciplina. I PS conformano le trasformazioni paesaggistiche secondo principi e modalità sostenibili, avendo cura che del paesaggio sia salvaguardata comunque la consistenza e la qualità delle risorse da cui dipendono le designazioni di valore.
La Provincia promuove l’elaborazione di specifici criteri omogenei di lettura fondati sui principi di tutela definiti per ogni singolo valore paesaggistico (Artt.11-30).