Attività Revisione
Attività Revisione
Si comunica che con il Decreto del Capo del Dipartimento n. 198 del 9 giugno 2025 è stato istituito il Registro Unico Ispettori presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019, nel quale devo essere iscritti gli ispettori autorizzati, che svolgono le revisioni tecniche sui veicoli leggeri (massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t) e sui veicoli pesanti (massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t).
Le istruzioni operative sono disponibili alla pagina https://www.ilportaledeltrasporto.it/web/ptr/-/istruzioni-operative-per-il-registro-unico-ispettori-rui-
-- RUI Decreto 198 del 09-06-2025 con allegato tecnico
-- Registro unico degli ispettori di revisione (RUI) di cui all’articolo 2, comma 2, lettera h-ter), del DM 15 novembre 2021 – Modifica del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2025, n. 198
Ispettori ope-legis abilitati/autorizzati prima del 31/12/2010 - Protocollazione attestati aggiornamento entro il 31/03/2025
Con nuova circolare n. 11888 del 17 aprile 2025, che riguarda la precedente prot. n. 9402 del 26 marzo 2025 "Procedure per accertamento svolgimento della formazione di aggiornamento degli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31/12/2010 - Protocollazione attestato frequenza con profitto al corso di formazione”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione - DGMOT stabilisce che:
- Le DDGGTT o le Autorità a Statuto Speciale “…dovranno procedere esclusivamente alla protocollazione degli attestati ricevuti tramite la piattaforma DocuMIT messa a disposizione dalla scrivente Amministrazione.”
- Dette autorità al momento devono solo protocollare in entrata gli attestati ricevuti in quanto le modalità di iscrizione al RUI e del relativo aggiornamento sono ancora da definire.
- Le Province non possono più inserire nelle autofficine di revisione alcuno degli ispettori in oggetto se gli stessi non hanno "… regolarmente svolto la formazione di aggiornamento entro il suddetto termine del 31/03/2025".
- La stessa DGMOT “…provvederà ad effettuare controlli a campione al fine di accertare l’effettivo svolgimento della formazione di aggiornamento da parte …” dei predetti ispettori ope legis.
Circolare 0011888 Aprile 2025
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La Provincia di Livorno è competente in materia di rilascio di autorizzazioni e vigilanza amministrativa nei confronti delle autofficine presenti sul territorio provinciale che effettuano revisioni su autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D. Lgs 31.03.1998 n. 112.
Le Province, con il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali previsto dall’art.105 del D. Lgs n. 112/1998, hanno assunto direttamente l’effettivo esercizio delle funzioni decentrate delineando un quadro di competenze in base al quale:
-i compiti in materia di rilascio di autorizzazioni e controllo amministrativo sulle Imprese autorizzate all’espletamento di revisioni sono stati trasferiti alle Amministrazioni Provinciali;
-i compiti relativi al controllo tecnico, propedeutico al rilascio delle autorizzazioni (la cosiddetta “visita iniziale”) e quelli relativi al controllo tecnico periodico delle Imprese autorizzate (la cosiddetta “visita periodica o occasionale”) sono rimasti di competenza del Dipartimento Trasporti Terrestri – DTT - (ex MCTC).
Ai sensi della normativa vigente possono essere autorizzate all’esercizio della Attività di revisione :
-Imprese di autoriparazione iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio che esercitano effettivamente tutte le attività previste dall’art.1,comma 3, della Legge 5.2.1992, n.122 (autoriparatore, gommista, elettrauto, carrozziere);
-Consorzi o Società consortili anche in forma cooperativa, appositamente costituiti tra Imprese iscritte ognuna nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio e che esercitano effettivamente una delle attività previste dall’art. 1,comma 3, della Legge 5.2.1992 n.122. Le Imprese possono partecipare a raggruppamenti nell’ambito di un Consorzio per il numero delle attività effettivamente svolte, necessarie a garantire la copertura nelle quattro sezioni senza determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento medesimo.
L'autorizzazione per l’apertura di nuove officine di revisione per auto, motoveicoli e ciclomotori può essere rilasciata nel caso in cui vengano soddisfatti i requisiti di legge relativi alla capacità professionale, finanziaria e morale ed alla disponibilità di locali e attrezzature adeguate, verificate in seguito a sopralluogo tecnico.
La Provincia esaminata l’istanza, chiede al competente Ufficio Provinciale del DTT che effettui il controllo tecnico, propedeutico al rilascio dell’autorizzazione, per verificare l’idoneità dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni dell’Impresa/Consorzio.
Acquisito l’esito del controllo tecnico e constatata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti nonché la regolarità della documentazione presentata , la Provincia rilascia l’autorizzazione.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione avviene su istanza del titolare o legale rappresentante dell’impresa compilando il modulo predisposto dalla Provincia, utilizzando una delle seguenti modalità:
- consegna presso l'Ufficio Protocollo in Piazza del Municipio 4 – Livorno (orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00; il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 17.00);
- per raccomandata A/R alla Provincia di Livorno , Ufficio Trasporto Privato , Piazza del Municipio n. 4 - cap 57123 Livorno; in tal caso, occorre allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di eventuali deleghe di rappresentanza;
- mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Livorno provincia.livorno@postacert.toscana.it;;in tal caso occorre che la domanda sia firmata digitalmente oppure con firma autografa scansionata, corredata obbligatoriamente di copia scansionata del documento di identità in corso di validità. Nell'ipotesi di delega di rappresentanza dovrà essere prodotta la documentazione attestante la delega, la firma digitale oppure firma scansionata (con relativo documento identità) sia del delegato che del delegante.
L'Ufficio competente a ricevere le richieste può sospendere il procedimento se , in seguito dall'esame della documentazione prodotta , risulti necessario richiedere una integrazione. Se l'esito dell'istruttoria è positivo l'ufficio rilascia l’autorizzazione entro i seguenti termini:
- 59 giorni dalla protocollazione della domanda per procedimenti relativi alla nomina, sostituzione o cancellazione dei Responsabili Tecnici e del/dei soggetti legittimati alla loro sostituzione;
- 89 giorni dalla protocollazione della domanda per tutte le altre tipologie di procedimento.
Le officine autorizzate devono comunicare alla Provincia di Livorno qualsiasi variazione, in particolare riguardo alle trasformazioni societarie, variazioni di sede, spostamento di attrezzature, variazione di composizione di consorzi o società consortili.
- Legge 5 febbraio 1992 , n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione";
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (Art 80 Revisioni);
- DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" ( art. 239 Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi; art. 240 Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici; art. 241 Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli. Come modificati dal DPR 360/2001 ).
- Decreto Ministeriale 30 aprile 2003 "Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495"
- Decreto Ministeriale n. 214/2017
- Decreto dirigenziale n.211 del 18.05.2018
DIRITTI DI ISTRUTTORIA
Il versamento dei DIRITTI DI ISTRUTTORIA , i cui importi sono determinati con Delibera del Consiglio provinciale n. 42/2012 “Adeguamento tariffe diritti istruttoria a carico dell’utenza” avviene con la seguente modalità:
- tramite il sistema PagoPA al seguente link: https://pagopa.provincia.livorno.it/PagamentiOnLine/"
(una volta entrati nella Home Page di Pago Pa seguire il seguente percorso: PAGAMENTI SPONTANEI - AUTORIZZAZIONI/SCIA/ATTESTATI ESAMI/CONVERSIONI TRASPORTO PRIVATO - DATI INTESTATARIO E TIPOLOGIA), riportando nella causale del versamento , prima di ogni altra specificazione relativa alla tipologia di pratica presentata ed indicata di seguito, la dicitura : “CODICE 3118 TRASPORTI” .
| TIPOLOGIA PRATICHE /CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|
NUOVA AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE ALLE REVISIONI – SOSPENSIONE ATTIVITÁ PER MOTIVI STRUTTURALI | Euro 71,00 |
NOMINA RESPONSABILE TECNICO | Euro 71,00 - per ciascun Responsabile Tecnico che si nomina |
CANCELLAZIONE RESPONSABILE TECNICO | Euro 71,00 |
CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI REVISIONE | Euro 71,00 |
| VARIAZIONE NON SOSTANZIALE DELL’ASSETTO SOCIETARIO / CONSORTILE DELL’ATTIVITA’ DI REVISIONE | Euro 71,00 |
Ultimo aggiornamento: 26-03-2021
- Rilascio autorizzazione provinciale per lo svolgimento dell'attività di revisione
- Variazione non sostanziale dell'assetto societario/consortile dell'attività di revisione
- Richiesta di sospensione dell'attività revisione
- Comunicazione sospensione temporanea attività revisione
- Cessazione dell'attività di revisione
- Autorizzazione estensione/riduzione ad altre tipologie di veicoli
- Autorizzazione dell'attività di revisione per trasferimento della sede operativa/ristrutturazione o ampliamento dell'impresa
- Richiesta di rilascio nuova autorizzazione a seguito di variazione
Avviso importante sospensione dell’utilizzo di sostituti del responsabile tecnico
Si comunica a tutte le imprese autorizzate all'attività di revisione del territorio della Provincia di Livorno che, come stabilito dall’art. 20, comma 5 e dall'art. 21 comma 2 del Decreto Ministeriale 15 Novembre 2021 n. 446, a far data dal 23 Novembre 2021 (data di entrata in vigore delle nuove norme a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 279) cessa di avere efficacia il regime transitorio di cui all’art. 13-bis del D.L. n. 91 del 25 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 21 settembre 2018, relativo alla prosecuzione dell’utilizzazione dei sostituti del responsabile tecnico (oggi ispettore) di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2003, nonché all’art. 9 dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2019, in base al quale, in caso di temporanea assenza o impedimento del responsabile tecnico era ammessa la sua sostituzione, per un periodo non superiore a 30 giorni l'anno. Pertanto, dalla suddetta data, i Centri autorizzati non possono più avvalersi dei Temporanei Sostituti del Responsabile Tecnico ed i relativi atti di nomina adottati dalla scrivente Amministrazione decadono. Nei casi di impedimento o temporanea assenza dell’Ispettore, ai fini dell’operatività del centro di controllo, è richiesta la nomina di un secondo ispettore autorizzato.
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In seguito alla entrata in vigore del DM 19/05/2017 n. 214 si informa che:
- sono sospese le nomine dei sostituti del Responsabile Tecnico (disciplinati dal DM 30/04/2003),pertanto non potranno essere presentate a questa amministrazione istanze a tal fine;
- non risulta più possibile per le officine di revisione avvalersi dei sostituti del responsabile tecnico attualmente presenti per la sostituzione del Responsabile Tecnico.
In attesa di informare le imprese in merito ai provvedimenti nazionali in corso di elaborazione, si rimanda alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 luglio 2018 "Sostituto del Responsabile tecnico: chiarimenti".
Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
"IMPORTANTE - GESTIONE REGISTRO REVISIONI"
Si informa che dalla recente Circolare n. 23327 del 22 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emerge la possibilità che il Registro delle Revisioni sia gestito in maniera informatica, eliminando l'obbligo della vidimazione dei 200 fogli da parte di questo Ente.
Conseguentemente in questa prima fase di adeguamento ad MCTCNet2 per eliminare l'obbligo da parte delle imprese di consegnare i registri per la vidimazione è necessario inviare tramite PEC all'Ufficio Trasporti (provincia.livorno@postacert.toscana.it) la seguente dichiarazione:
"In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 23327 del 22 ottobre 2014, il sottoscritto .................... in qualità di ............. dell'Impresa ............................dichiara che il software PCPrenotazione in proprio possesso gestisce il Registro Informatico delle Revisoni ed è in grado, su richiesta degli organi competenti, di stampare il registro aggiornato."
Ultimo aggiornamento: 26-03-2021