STATUTO DEL TERRITORIO - Art.31
Art. 31 Denominazioni
1. Definizioni. Il PTC individua quali valori estetico-percettivi da salvaguardare la viabilità con valenza paesaggistico-panoramica e quella con viste di interesse paesaggistico ad ampio raggio percettivo, le aperture visuali verso il mare, verso i rilievi e verso il paesaggio agrario.
2. Criteri per la tutela. E’ opportuno che siano emanate anche a livello comunale specifiche disposizioni in ordine ai caratteri infrastrutturali per la conservazione delle visuali paesaggistiche e disciplinano gli interventi edilizi e di modifica dello stato dei luoghi lungo la viabilità panoramica e nei tratti ricadenti all’interno di coni visuali privilegiati individuando l’ammissibilità degli interventi ed individuando altresì aree di inedificabilità assoluta. E’ opportuno che siano individuate anche inoltre specifiche disposizioni volte alla salvaguardia del sistema della viabilità minore, della rete sentieristica di interesse naturalistico e storico, della viabilità forestale, che abbiano caratterizzazioni panoramiche.1. Il PTC identifica nello Statuto del Territorio le seguenti qualità strutturali e funzionali invarianti riferite al patrimonio paesaggistico (ISF):
3. Le disposizioni normative statutarie relative alle qualità paesaggistiche strutturali e funzionali invarianti sono recate dai successivi articoli da 32 a 41. La disciplina vede riferimento nella articolazione in Sistemi di paesaggio all’interno dei quali le singole invarianti trovano distinzione normativa.
2. Criteri per la tutela. E’ opportuno che siano emanate anche a livello comunale specifiche disposizioni in ordine ai caratteri infrastrutturali per la conservazione delle visuali paesaggistiche e disciplinano gli interventi edilizi e di modifica dello stato dei luoghi lungo la viabilità panoramica e nei tratti ricadenti all’interno di coni visuali privilegiati individuando l’ammissibilità degli interventi ed individuando altresì aree di inedificabilità assoluta. E’ opportuno che siano individuate anche inoltre specifiche disposizioni volte alla salvaguardia del sistema della viabilità minore, della rete sentieristica di interesse naturalistico e storico, della viabilità forestale, che abbiano caratterizzazioni panoramiche.1. Il PTC identifica nello Statuto del Territorio le seguenti qualità strutturali e funzionali invarianti riferite al patrimonio paesaggistico (ISF):
- identità geomorfologica e naturale del paesaggio (ISF 1);
- identità della matrice paesaggistica e permanenza degli elementi di differenziazione (ISF 2);
- identità della matrice paesaggistica e ruolo funzionale nella connessione tra costa e entroterra (ISF 3);
- identità culturale della tessitura dei paesaggi agrari planiziali di bonifica (ISF 4);
- identità culturale dei paesaggi agrari collinari con sistemazioni idrauliche e insediamenti aggregati (ISF5);
- identità paesaggistica degli insediamenti aggregati in contiguità con la permanenza di articolati mosaici agrari e forestali (ISF 6);
- identità tipologica e integrità funzionale del reticolo viario storico e dei relativi caratteri visuali (ISF 7);
- identità paesaggistica delle aree di relazione tra paesaggi protetti (ISF 8);
- identità paesaggistica dei contesti di diretta pertinenza dei beni culturali soggetti a tutela (ISF 9).
3. Le disposizioni normative statutarie relative alle qualità paesaggistiche strutturali e funzionali invarianti sono recate dai successivi articoli da 32 a 41. La disciplina vede riferimento nella articolazione in Sistemi di paesaggio all’interno dei quali le singole invarianti trovano distinzione normativa.