Art. 22 Valori storici e culturali - Insediamenti storici (B5)

1. Definizioni.  Il PTC individua i centri e nuclei di formazione antecedente al 1880 e al 1940, l’edificato sparso relativo alla stessa datazione e le emergenze architettoniche vincolate quali insediamenti di valore storico e culturale.
 2. Criteri per la tutela. E’ opportuno che siano emanate anche a livello comunale norme in merito alle trasformazioni ammissibili negli insediamenti storici urbani e extraurbani e le utilizzazioni compatibili in conformità ai seguenti criteri:
  •     conservare le caratteristiche delle permanenze, laddove si riscontra un buon livello di integrità;
  •     riqualificare gli elementi e i sistemi di valore, laddove si riscontrano condizioni di alterazione e compromissione delle regole insediative oltre che delle caratteristiche tipologiche dei manufatti edilizi e dei relativi spazi di pertinenza;
  •     preservare l’integrità percettiva del bene, mediante l’individuazione degli ambiti di diretta pertinenza in relazione a specifiche situazioni insediative (sia isolate che aggregate) al fine di una visione spuria del bene
In particolare occorrono specifiche disposizioni per la conservazione delle emergenze architettoniche, definendone la catalogazione e la specifica caratterizzazione anche nelle relazioni con l’intorno, individuando interventi e tecniche di restauro e di riprogettazione finalizzate alla valorizzazione del bene e all’integrazione col contesto, favorendo azioni utili al reinserimento in circuiti di viabilità minore di interesse turistico.