STATUTO DEL TERRITORIO - Art.22
Art. 22 Valori storici e culturali - Insediamenti storici (B5)
1. Definizioni. Il PTC individua i centri e nuclei di formazione antecedente al 1880 e al 1940, l’edificato sparso relativo alla stessa datazione e le emergenze architettoniche vincolate quali insediamenti di valore storico e culturale.
2. Criteri per la tutela. E’ opportuno che siano emanate anche a livello comunale norme in merito alle trasformazioni ammissibili negli insediamenti storici urbani e extraurbani e le utilizzazioni compatibili in conformità ai seguenti criteri:
2. Criteri per la tutela. E’ opportuno che siano emanate anche a livello comunale norme in merito alle trasformazioni ammissibili negli insediamenti storici urbani e extraurbani e le utilizzazioni compatibili in conformità ai seguenti criteri:
- conservare le caratteristiche delle permanenze, laddove si riscontra un buon livello di integrità;
- riqualificare gli elementi e i sistemi di valore, laddove si riscontrano condizioni di alterazione e compromissione delle regole insediative oltre che delle caratteristiche tipologiche dei manufatti edilizi e dei relativi spazi di pertinenza;
- preservare l’integrità percettiva del bene, mediante l’individuazione degli ambiti di diretta pertinenza in relazione a specifiche situazioni insediative (sia isolate che aggregate) al fine di una visione spuria del bene