Art. 1 Riferimenti e natura della disciplina. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1. La trattazione del paesaggio nell’ambito del PTC fa riferimento alla Convenzione Europea del Paesaggio (L. 14/2006) e nello specifico alle categorie degli obiettivi e delle politiche di qualità paesaggistica e al principio dell’integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali.
2. Gli obiettivi e le politiche di qualità paesaggistica riguardano il territorio provinciale secondo l’insieme delle tematiche di connotazione strutturale e funzionale del paesaggio relative ai caratteri naturalistici ed ecosistemici, storici e culturali, estetici e percettivi.
3. IL PTC assume come base di riferimento per l'individuazione dei caratteri naturalistici ed ecosistemici, storici e culturali, estetici e percettivi le analisi di Quadro Conoscitivo (tavole e atlante dei paesaggi) e gli elaborati grafici contenuti nello Statuto (valori e invarianti del paesaggio).
4. Il paesaggio costituisce una risorsa essenziale del territorio, secondo i principi della legislazione regionale (L.R. 1/2005) e, in quanto tale, è complessivamente salvaguardato dal PTC come bene comune del patrimonio della collettività.
5. Il paesaggio costituisce una primaria matrice di progettazione e valutazione della sostenibilità delle azioni di conservazione e di trasformazione prodotte o promosse dalle politiche territoriali.
6. La disciplina per l’integrazione del paesaggio nel governo del territorio è espressa dal PTC sotto forma di disposizioni statutarie e strategiche.
7. Le disposizioni statutarie sono riferite alla salvaguardia e alla riqualificazione dei valori paesaggistici e delle invarianti strutturali del paesaggio e definiscono i limiti di uso delle risorse per la conservazione del patrimonio territoriale. La disciplina statutaria reca i criteri essenziali per la definizione e l’attuazione coordinata di efficaci politiche di salvaguardia della risorsa Paesaggio, secondo forme coerenti con quelle sovraordinate di tutela dei beni paesaggistici e delle realtà ad essi giuridicamente equiparate dal Piano Paesaggistico Regionale (PIT).
8. Le disposizioni strategiche sono relative alla riqualificazione e alla valorizzazione del paesaggio in coerenza con le regole statutarie di salvaguardia del patrimonio territoriale e in base alle peculiarità dei sistemi di paesaggio. A livello di sistema subprovinciale di paesaggio sono introdotte le specificazioni utili a conferire alle politiche provinciali di coordinamento una congrua aderenza alle realtà locali.
9. Le disposizioni normative per la pianificazione territoriale provinciale di settore e per quella comunale generale e di settore sono definite secondo l’articolazione di cui all’art. 6 della disciplina del PTC.
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