Articolo 62

Piano del Traffico relativo alla viabilità extraurbana

1. Ai fini della redazione del Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana e del conseguimento delle necessarie intese con gli altri Enti proprietari (E.N.A.S., SALT/SAT, Province di Pisa e Grosseto, Comuni) ai sensi dell’art. 36 del Nuovo Codice della Strada, devono essere assunti gli indirizzi formulati per il sistema funzionale produttivo-logistico nell’Elaborato Descrittivo di Piano, volume 2, tomo 3, paragrafo 4.3.1 "Gli indirizzi del piano - Trasporti ed Infrastrutture" ed in particolare ai punti:

4.1 La direttrice costiera;

4.2 Le direttrici trasversali;

5 L’accessibilità ai Centri Ordinatori dei S.E.L.

- Livorno

- Rosignano - Cecina

- Piombino

6 L’accessibilità ai Centri Integrativi del Continente;

7.7 La viabilità dell’Isola d’Elba.

2. Con le Tabelle 6 e 18 del citato paragrafo 4.3.1, la viabilità provinciale viene classificata in termini funzionali (art. 1, comma 6, punto c, del Nuovo Codice della Strada) e sono individuate le strade provinciali per le quali deve essere attivata la procedura di declassifica, ai sensi dell’art. 13 del Nuovo Codice della Strada. Ciò attraverso specifici Accordi di Programma tra Provincia e Comuni.