Articolo 57
Evoluzione del sistema insediativo
1. Trasformazioni comportanti nuovi impegni di suolo da urbanizzare, ai fini insediativi ed infrastrutturali, al di fuori del perimetro urbano definito dallarticolo 28 della L.R. 5/95, debbono essere, di norma, conseguenti alla dimostrazione, in ambito comunale o di S.E.L. (laddove necessario), della non esistenza e/o inidoneità di soluzioni alternative attraverso completamento, riuso e riorganizzazione di insediamenti ed infrastrutture esistenti.
2. Le linee di evoluzione dei centri urbani consolidati e delle frazioni debbono mantenere e valorizzare le discontinuità urbanistiche al fine di favorire la permanenza dei connotati peculiari e distintivi dei centri e delle frazioni aventi origini e funzioni diverse.
3. Nuove urbanizzazioni di suolo e completamenti dei tessuti insediativi preesistenti debbono, comunque, prevedere, con lo stesso S.U. o Piano Attuativo, interventi di riqualificazione formale (ristrutturazione edilizia e/o urbanistica) o funzionale (destinazioni duso) del sistema insediativo preesistente ed il miglioramento del contesto ambientale di riferimento.
4. Per lurbanizzazione di nuove aree o la trasformazione di rilevanti insediamenti dismessi, per acquisire aree e/o immobili alla proprietà pubblica, con meccanismi diversi dallesproprio, i P. S. possono assegnare capacità edificatoria alle aree aventi:
destinazione di nuovi insediamenti edilizi e destinazione di urbanizzazione primaria relativa ai nuovi insediamenti;
destinazione di urbanizzazione secondaria relativa ai nuovi insediamenti, anche se non comprese allinterno della nuova urbanizzazione. Sono da escludere dal conteggio dei diritti edificatori le aree che risultino inedificabili a causa di vincoli sovraordinati al Piano Strutturale (leggi, leggi regionali, direttive del C.R., ecc.);
destinazione per la realizzazione di nuove infrastrutture, impianti, attrezzature, insediamenti produttivi e/o residenziali di interesse pubblico, nonché funzioni di bilanciamento dei carichi urbanistici o di protezione delle aree insediate. Tali aree debbono trovarsi allinterno del perimetro urbano definito dal P. S. ai sensi dellart. 28 della L.R. 5/95. Rimangono escluse tutte le aree che si trovano fuori dal perimetro destinato allespansione urbana ed in un contesto non urbano, destinato a restare tale. Rimangono ugualmente escluse dal conteggio dei diritti edificatori, le aree che risultino inedificabili a causa di vincoli sovraordinati al Piano Strutturale (leggi, leggi regionali, direttive regionali, ecc.);
funzioni di qualificazione e protezione delle aree insediate, per le quali non sia strettamente necessaria lacquisizione al pubblico demanio, ma nelle quali siano stabilite limitazioni di lungo termine per ledificazione. Tali aree debbono trovarsi allinterno dellarea urbana perimetrata dal P. S. Rimangono escluse tutte quelle aree che si trovano fuori dal territorio destinato allespansione urbana ed in un contesto non urbano e destinato a restare tale. Rimangono ugualmente escluse dal conteggio dei diritti edificatori, le aree che risultino inedificabili a causa di vincoli sovraordinati al Piano Strutturale (leggi, leggi regionali, direttive C.R., ecc.).
5. Nel caso in cui il Comune si avvalga della possibilità offerta dal comma precedente, il P. S. prevede le modalità per utilizzare, nelle aree destinate ad ospitare nuovi insediamenti edilizi e le urbanizzazioni primarie di loro competenza, tutta la capacità edificatoria assegnata alle aree descritte al precedente comma, lettere b), c) e d). Le procedure attuative di cessione possono essere demandate al Regolamento Urbanistico.
6. Per la gestione dei rifiuti in applicazione degli indirizzi della vigente legislazione nazionale e regionale, gli interventi attuativi e di gestione debbono rispondere a criteri di economia, di efficienza e di efficacia:
Il sistema di gestione dei ciclo dei rifiuti urbani è definito dal vigente Piano provinciale di Gestione (di smaltimento), redatto in conformità al D. Lgs. 22/97, al Piano regionale ex art. 19 e 22 dello stesso Decreto e dellart. 5 della L.R. 4/95, che ha valore fino allapprovazione del nuovo Piano provinciale di Gestione;
Nel nuovo Piano provinciale di settore, la termovalorizzazione di sistema della componente indifferenziata e non recuperabile dei RSU e dellRDF (ridenominato C.D.R. "Combustibile derivato da rifiuti", ai sensi del D.M. Ambiente 05.02.1998) prodotto, è ammessa sul territorio provinciale (oltre che nellimpianto di gassificazione già operativo di Porto Azzurro/Buraccio), in un unico nuovo impianto da localizzare nel comune di Livorno, che garantisca la minimizzazione delle ricadute ambientali e risponda a criteri di efficacia economica;
La proposizione di nuovi impianti ad integrazione del sistema configurato, deve corrispondere al criterio di individuazione delle tecnologie e di localizzazione territoriale dettati dal Piano regionale e dagli orientamenti e disposizioni approvati con i Piani Strutturali Comunali.
7 Il sistema di gestione dei rifiuti speciali dei cicli produttivi è normato dalle disposizioni della legislazione nazionale e regionale.
Le funzioni della Provincia sono esercitate con gli obiettivi prioritari del recupero di materiali e/o energia dai sovvalli e lindividuazione dei processi di riutilizzo e di riduzione della movimentazione, per giungere allautosufficienza provinciale, salvo che per le destinazioni di recupero/smaltimento specializzato. La produzione di rifiuti inerti, provenienti da scavi e demolizioni, è destinata a riutilizzo dopo essere stata sottoposta a specifico processo di selezione/trattamento, con deroga ammessa per le esigenze di copertura progressiva e di ripristino di fine ciclo delle discariche di RSU.
Negli atti autorizzativi comunali gli interventi edilizi per sottofondi, rilevati, imbombimenti o di ripristino geomorfologico sono condizionati allutilizzo esclusivo di inerti già sottoposti a selezione/trattamento.
8. Per il sistema impiantistico di depurazione dei liquami civili è richiesto lincremento dellefficacia economica e funzionale del processo depurativo finalizzato alla tutela ambientale.
La valutazione di compatibilità dei Piani Strutturali richiede che il sistema impiantistico:
corrisponda, in capacità depurativa, al carico residenziale esistente e previsto ed ai picchi di presenze temporanee, rilevabili dalle previsioni di Piano Regolatore Comunale, con urgente adeguamento degli impianti esistenti ai livelli insediativi realizzati e/o previsti con i Piani Attuativi approvati;
ne programmi temporalmente la realizzazione, in equilibrio con lespansione dei carichi insediativi residenziali, turistici e produttivi;
assicuri lottimizzazione dei processi depurativi, in modo che risulti possibile il riuso delle acque in uno o più cicli produttivi agricoli, industriali o di servizi;
si avvalga di una riconversione funzionale della rete di canalizzazione delle acque di scarico bianche e nere, che deve, progressivamente, risultare separata;
non abbia ubicazione entro il perimetro delle zone ex A, B e C individuate dagli strumenti urbanistici ed, ove sia ubicato difformemente, ne sia prevista la delocalizzazione con il Piano Strutturale;
lo scarico di reflui depurati in acque superficiali e marine, anche al di fuori di programmi o condizioni di riuso, deve garantire la massima salvaguardia qualitativa dellecosistema dei corpi idrici ricettori.
Lattuazione dei criteri sopra esposti è considerata priorità strategica di assetto territoriale per le aree territoriali la cui economia è maggiormente caratterizzata in senso turistico.
9. Per il trattamento dei reflui industriali, i Piani Strutturali dei Comuni dovranno dimostrare come il sistema impiantistico per il trattamento di reflui ad esso conferiti, risponda allattesa prioritaria di:
assicurare lautosufficienza depurativa degli insediamenti produttivi per i trattamenti interni a piè di impianto, con gli stessi obiettivi di minimizzazione dei consumi idrici e di riutilizzo diretto delle acque depurate;
costituire fonte di disponibilità di risorse idriche riutilizzabili in altri cicli produttivi esterni, agricoli, industriali e di servizi.
10. Ai sensi dellart. 16, comma 5, e dellart. 32 della L.R. 5/95,, ai Comuni viene richiesto che il Piano Strutturale, anche sulla base del quadro conoscitivo dei P.T.C., contenga lapprofondimento di dettaglio, alla scala comunale, e la verifica della sostenibilità del carico insediativo riguardo a:
aree e beni di rilevanza ambientale e stato delle risorse soggette a modificazione; livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate e misure per evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sullambiente;
indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative, incluso il calcolo della previsione insediativa residua del PRG vigente e del P. S. in itinere;
descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sullambiente;
verifica della direttiva sulla fascia costiera per i Comuni compresi nel suo perimetro;
capacità della rete di scolo, naturale ed artificiale, delle acque bianche rispetto alle impermeabilizzazioni esistenti e previste e programmi relativi alle infrastrutture ed alle opere di adeguamento;
capacità delle reti infrastrutturali in relazione alla domanda di mobilità ed in rapporto allofferta di servizi di trasporto pubblico locale; capacità della viabilità extraurbana primaria, secondaria e complementare rispetto:
al carico di traffico (distinzione gerarchica della viabilità);
allaccessibilità alle zone generatrici/attrattrici di traffico merci;
allaccessibilità per le persone ai servizi pubblici;
alle attività ricreative di tipo sovralocale.
Il tutto attraverso adeguate previsioni di parcheggi; di accessibilità pedonale ai servizi di base; di funzionalità dei punti di interscambio fra i diversi modi di trasporto;
inquinamento acustico: congruenza tra destinazioni duso previste e classificazione in zone per determinare i livelli sonori ai sensi del DPCM 01.03.93 (strade con traffico intenso, ferrovie, ecc.).