Articolo 54

Tutela della risorsa idrica sotterranea

1. ZONE CLASSIFICATE NELLE CLASSI 1,2,3

1.1 Nella redazione dei P. S. si ritiene debba essere evitata, in linea di principio, la localizzazione di infrastrutture e/o impianti potenzialmente inquinanti quali:

discariche di R.S.U;

stoccaggio di sostanze inquinanti;

depuratori;

depositi di carburanti;

pozzi neri a dispersione;

spandimenti di liquami e fanghi;

l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti devono essere regolamentati e controllati in modo che i quantitativi siano quelli strettamente necessari;

l'autorizzazione al pascolamento intensivo e all'allevamento debbono essere regolamentati e controllati avendo cura che la pratica e la permanenza non siano eccessivi;

attività estrattive di cava.

1.2 Le fognature è opportuno, per quanto possibile, che siano alloggiate in manufatti a tenuta;

1.3 Attività comportanti Centri Di Pericolo (C.D.P. e cioè tutte le attività di cui all'art. 6 del DPR. 236/88), quali fattori di potenziale vulnerabilità delle falde idriche esistenti al momento di entrata in vigore della presente normativa, è opportuno che siano progressivamente adeguate e, possibilmente, trasferite in modo da produrre un consistente miglioramento della situazione.

1.4 E’ opportuno che le limitazioni di cui al presente comma 1 possano essere superate solo a seguito di specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche estese ad un significativo intorno dell'area interessata, effettuata seconda la procedura metodologica riportata al successivo comma 5.

2. ZONE CLASSIFICATE NELLE CLASSI 4,5

È opportuno evitare l'insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti di cui all'elenco descritto nel comma precedente, punto 1.1. È, inoltre, opportuno subordinare eventuali insediamenti alla realizzazione di idonee opere ed accorgimenti espressamente finalizzati alla eliminazione del livello del rischio (scarico effluenti a norma di legge, recapito finale in impianti di depurazione, idonee opere di impermeabilizzazione e raccolta di liquidi ecc.).

3. ZONE CLASSIFICATE NELLE CLASSI 6,7

È opportuno valutare l'insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti, come quelle descritte, tramite specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche (estese ad un significativo intorno dell'area interessata), effettuate secondo la procedura metodologica riportata al successivo comma 5. È, poi, opportuno subordinare l’insediamento alla realizzazione di idonee opere ed accorgimenti espressamente finalizzati alla eliminazione del livello del rischio per le falde.

4. ZONE CLASSIFICATE NELLE CLASSI 8,9

La trasformazione, o l'attività costituente C.D.P., è opportuno venga ammessa previa certificazione che definisce lo stato di bassa vulnerabilità delle falde idriche.

Ciò mediante uno studio idrogeologico di dettaglio esteso ad un significativo intorno dell'area interessata, effettuato seconda la procedura metodologica riportata al successivo comma 5.

5. PROCEDURA METODOLOGICA PER GLI APPROFONDIMENTI IDROGEOLOGICI DI DETTAGLIO.

Le deroghe alle limitazioni delle trasformazioni ed alle attività previste al comma 1, punto 1.3, in aree ricadenti in alcune delle classi di vulnerabilità definite, possono conseguire ad uno studio idrogeologico di dettaglio esteso ad un signifìcativo intorno dell'area interessata, effettuato mediante le seguenti valutazioni:

caratterizzazione geometrica e calcolo dei parametri idrogeologici dell'acquifero con censimento dei pozzi ed esecuzione di prove a portata costante;

caratterizzazione idrogeologica della copertura satura ed insatura effettuabile attraverso l'esecuzione di prospezioni geomeccaniche e geofìsiche, nonché di prove di permeabilità in sito;

valutazione del parametro infìltrazione ed individuazione delle aree di ricarica dell'acquifero;