Articolo 52
Tutela e contenimento delluso delle risorse idriche
1. Per le acque sotterranee, è suggerita ai Comuni lindividuazione nei P. S. di tre zone:
A ZONE ROSSE (per le quali si propone il divieto di emungimento delle acque sotterranee)
Si definiscono Zone Rosse, quelle zone in cui la risorsa idrica sotterranea si caratterizza per la presenza di inquinanti chimico-fisici tali da vietarne il prelievo.
La zonizzazione avviene sulla base delle isoconcentrazioni dei parametri chimico-fisici e parametri concernenti sostanze indesiderabili di cui alla Classificazione CNR-GNDCI, al DPR. 236/88 ed alla normativa nazionale e dellUnione Europea in materia di acque sotterranee. È richiesto al PS di aggiornare il quadro conoscitivo del PTC e, conseguentemente, la classificazione in cui il proprio territorio ricade.
In queste aree, individuate dallisoconcentrazione, si ritiene che si debba vietare lemungimento, proibire le ricerche di acqua e rinnovi di concessioni già esistenti (per quelle ministeriali è opportuno esprimere il parere negativo sul rilascio o rinnovo) sino ad una nuova riclassificazione della zona.
È, invece, possibile utilizzare le risorse della falda freatica, entro una determinata profondità in funzione delle caratteristiche idrogeologiche.
B ZONE ARANCIONI (che sono proposte a protezione idrogeologica)
Si definiscono Zone Arancioni, quelle zone in cui la risorsa idrica sotterranea si caratterizza per la presenza di inquinanti chimico-fisici tali da limitarne il prelievo.
La zonizzazione avviene sulla base delle isoconcentrazioni dei parametri chimico-fisici e parametri concernenti sostanze indesiderabili di cui alla Classificazione CNR-GNDCI, al DPR. 236/88 ed alla normativa nazionale e dellUnione Europea in materia di acque sotterranee. E richiesto al PS di aggiornare il quadro conoscitivo del PTC e, conseguentemente, la classificazione in cui il proprio territorio ricade.
In queste aree, individuate dallisoconcentrazione, oltre alla limitazione dellemungimento, è opportuno ridurre le nuove ricerche di acqua ed i rinnovi di concessioni già esistenti (per quelle ministeriali è opportuno esprimere il parere negativo sul rilascio o rinnovo) sino ad una nuova riclassificazione della zona.
C ZONE GIALLE (proposte a rispetto degli acquiferi idropotabili)
Si definiscono Zone Gialle, quelle zone in cui vi sia la presenza di aree ove si verifichi il processo di ricarica delle falde idropotabili, o in cui vi sia la presenza di aree per la protezione dei pozzi per lemungimento individuate dagli articoli 4, 5 e 6 del DPR 236/88; queste presenze sono tali da suggerire di limitarne il prelievo o le attività antropiche entro determinate fasce.
2. Nelle zone in cui è proposta la limitazione del prelievo della risorsa, fermi restando i casi da sottoporre a procedura di valutazione dellimpatto ambientale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, in attuazione dellart. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994 n. 146, e della L.R. 18 aprile 1995 n. 68, gli indirizzi sono i seguenti:
2.1 Attività industriali ed artigianali
2.1.1 Trasformazioni interne (modifiche del ciclo produttivo, potenziamento degli impianti): richiedere al proponente di dimostrare la riduzione dei consumi idrici e/o dei reflui scaricati a parità di unità di prodotto.
2.1.2 Trasformazioni esterne (ampliamenti): richiedere al proponente di dimostrare lapplicazione di interventi di risparmio (utilizzo nuove tecnologie, produzione nuovi materiali).
2.1.3 Nuovi insediamenti produttivi (P.I.P.): richiedere al proponente, di dimostrare la presenza di almeno uno dei seguenti fattori:
- il riciclo acque "interne";
- il riuso di acque "esterne" (da impianti di depurazione civili e/o da altri impianti produttivi);
- il riuso consortile o limitrofo di acque "interne" con sistema di utilizzo a cascata.
Si suggerisce che il rilascio delle concessioni edilizie sia subordinato alla preliminare redazione del piano attuativo ai sensi degli articoli 31e 32 della L.R. 5/1995.
2.2 Attività agricole
2.2.1 Trasformazione d'uso (modifica colturale, cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva): richiedere al proponente, di dimostrare la riduzione dellintensità di acqua distribuita per ettaro irrigato.
2.2.2 Trasformazione del sistema di irrigazione: richiedere al proponente, di dimostrare gli interventi di risparmio, cioè la riduzione dei consumi di acqua indotta dal miglioramento delle tecniche di irrigazione.
2.2.3 Progetti di ricomposizione fondiaria: richiedere al proponente, di dimostrare limpossibilità tecnica o finanziaria per il riuso di acque "esterne" (da impianti di depurazione civili e/o da altri impianti produttivi).
2.3 Residenza
2.3.1 In caso di piani particolareggiati, piani di zona per l'edilizia economica e popolare, piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, programmi di recupero urbano, è opportuno che siano richiesti al proponente, oltre allallacciamento degli scarichi al sistema di raccolta e trasferimento ad impianto di depurazione (legge n. 172 del 17 maggio 1995, di recepimento della normativa comunitaria 91/271):
- utilizzo di materiali ad alto rendimento per gli interventi di ammodernamento degli impianti di adduzione, distribuzione e scarico;
- interventi di risparmio di carattere strutturale esterno, come il recupero delle acque piovane e relativo stoccaggio munito di by-pass per utilizzo irrigazione giardini, lavaggi esterni, antincendio.