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Uso e tutela della risorsa idrica

1. CLASSIFICAZIONE

1.1 La Tavola denominata "Uso e Tutela della risorsa idrica - Classificazione" - riportata nell’Elaborato descrittivo di Piano "Gli Indirizzi" (volume 2, tomo 1, capitolo 3.3, Criteri normativi, zone C) - suddivide il territorio provinciale nelle seguenti classi:

1.1.a Classe A: SISTEMI CON STATO DI EQUILIBRIO

La Classe A, di equilibrio, comprende quei sistemi territoriali in cui i fattori di pressione antropica non determinano un deterioramento, diretto o indiretto, della potenzialità e qualità della risorsa idrica.

In questi sistemi i prelievi idrici sono al di sotto della soglia di ricarica dell'acquifero o della portata minima vitale di un corso d'acqua superficiale, mentre la qualità della risorsa risulta ottimale, o non inquinata, o alterata in modo sensibile.

 

 

1.1.b Classe B: SISTEMI CON STATO DI STRESS QUALI-QUANTITATIVO

La Classe B, di stress, comprende quei sistemi territoriali in cui i fattori di pressione antropica determinano un deterioramento, diretto o indiretto, della potenzialità o della qualità della risorsa idrica.

In questi sistemi i prelievi sono dello stesso ordine di grandezza delle soglie di ricarica dell'acquifero o della portata minima vitale, oppure denotano caratteristiche qualitative tipiche di un ambiente inquinato o, comunque, alterato.

1.1.c Classe C: SISTEMI CON STATO DI CRISI

La Classe C, di crisi, comprende quei sistemi territoriali in cui i fattori di pressione antropica determinano un forte deterioramento, diretto o indiretto, della potenzialità o della qualità della risorsa idrica.

In questi sistemi i prelievi sono superiori alle soglie di ricarica dell'acquifero o alla portata minima vitale, oppure denotano caratteristiche qualitative scadenti tipiche un ambiente eccezionalmente inquinato o alterato.

1.2 I parametri della classificazione sia per le Classi A, B e C di questi sistemi sono descritti nell’Elaborato descrittivo "Gli indirizzi", volume 2, tomo 1, paragrafo 3.3.

1.3 L'attribuzione della classe è suscettibile di modifiche in relazione ai risultati conseguenti gli interventi attuati. Tale modifica può risultare da aggiornamenti di P.T.C., oppure dai singoli P. S. dei Comuni, previa adeguata motivazione e definizione cartografica.

1.4 Quanto sopra descritto costituisce implementazione del S.I.T. provinciale

2. DEFINIZIONI

2.1 Soglia di stabilizzazione

La soglia di stabilizzazione dei volumi dei prelievi delle risorse idriche superficiali o sotterranee è il valore guida di riferimento per la valutazione dei volumi idrici da concedere per le trasformazioni.

Per le aree di crisi la soglia di calcolo per la stabilizzazione dei prelievi è il valore maggiore tra:

quella media dell’ultimo quinquennio prima della rilevazione PIIE

quella rilevata nel PIIE (1994) adottato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 450 del 18.01.1996.

Al fine di stabilire i valori dei trend dei consumi della risorsa idrica il Comune, fatto salvo il principio della stabilizzazione dei prelievi idrici, deve dotarsi, in sede tecnica, di opportuni strumenti di valutazione dei consumi successivi e degli interventi di risparmio effettuati dal soggetto proponente la trasformazione.

2.2 Trasformazioni

Ai fini dell’uso e tutela della risorsa idrica, per trasformazione si intendono quelle modificazioni che comportano il potenziamento e l’ampliamento del ciclo produttivo, nonché nuovi insediamenti produttivi civili, agricoli ed industriali, dove la componente "consumo idrico" rivesta una sensibile importanza. Ciò secondo l’autonoma valutazione del Comune concedente la necessaria autorizzazione edilizia.

 

 

3. CRITERI E PARAMETRI PER LE VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

3.1 Nei P. S., è richiesto ai Comuni di zonizzare il territorio di propria competenza in riferimento alle caratteristiche omogenee della geo-idro-morfologia ed alle caratteristiche dei livelli qualitativi delle risorse idriche locali (chimico-fisico-biologici), con particolare attenzione alla presenza di fattori inquinanti preponderanti, derivanti dalle attività antropiche che si svolgono nel proprio ambito, od in ambiti contigui, sulla base del quadro conoscitivo elaborato dal PTC.

3.2 Sulla base della zonizzazione, il P. S., in accordo con le prescrizioni, gli indirizzi ed i parametri individuati dal PTC, deve definire le norme per la valutazione delle trasformazioni in relazione alle risorse idriche locali, così come previsto dall’articolo 32 della LR 5/95.

3.3 Classe A

I P. S. dei Comuni per le trasformazioni dei settori civile, agricolo ed industriale ricadenti, nei sistemi territoriali e nelle Unità di Paesaggio che rientrano nella Classe A, devono introdurre nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) disposizioni conseguenti dagli indirizzi della presente normativa.

3.4 Classe B

I P. S. dei Comuni, per le trasformazioni dei settori civile, agricolo, ed industriale, ricadenti nei sistemi territoriali e nelle Unità di Paesaggio che rientrano nella Classe B, devono introdurre le seguenti disposizioni, ferma restando la priorità degli usi idropotabili prevista all'articolo 2 della legge n. 36/1994:

nuovi insediamenti produttivi o ampliamenti di esistenti o variazioni di ciclo produttivo, possono essere ammessi subordinatamente alla dimostrazione di avere utilizzato al massimo le tecnologie per il riuso, o risparmio, o riciclo delle acque;

trasformazioni d'uso colturale delle aree agricole, o modifiche di quelle esistenti, possono essere ammessi subordinatamente alla dimostrazione di avere utilizzato le tecnologie e le modalità di risparmio idrico nel sistema di irrigazione;

il P. S. Comunale deve, inoltre, prevedere gli interventi capaci di evitare l'utilizzo di acque, trattate ad uso idropotabile, per le attività di servizio comunale (irrigazione aree verdi, lavaggio strade, ecc.) e di servizio alle aree portuali. Nelle nuove aree produttive deve anche prevedere adeguati sistemi di reti idriche differenziate (civile, industriale);

Le previsioni di nuovi insediamenti residenziali e produttivi devono essere sostenute da analisi che dimostrino la capacità di adduzione della rete idrica e di depurazione degli impianti esistenti, oppure dalla previsione del programmato adeguamento degli impianti stessi.

3.5 Classe C

3.5.1 I P. S. dei Comuni comprendenti Sistemi Territoriali o Unità di Paesaggio che rientrano nella Classe C, dovranno perseguire la stabilizzazione dei prelievi idrici dalle risorse superficiali e sotterranee entro i volumi idrici descritti nel PIIE adottato con deliberazione della Giunta Provinciale. n. 450 del 18.01.1996.

3.5.2 Per il conseguimento del parametro di cui al punto precedente devono essere previste specifiche intese tra i soggetti preposti alla programmazione dell’uso della Risorsa Idrica (Autorità di Bacino), alla gestione delle reti (Autorità di Ambito) ed alla programmazione e gestione del territorio (Regione, Provincia e Comune).

3.5.3 Siffatte intese (PIANI DI AREA) dovranno essere registrate in Accordi di Programma (ai sensi dell’art.27 della Legge 142/90), contestuali alle valutazioni di congruità dei P. S. Questi saranno attuati con specifici piani di risanamento della risorsa idrica.

3.5.4 Fino alla data di definizione dell’Accordo di cui sopra, qualora i soggetti - pubblici o privati - proponenti una "trasformazione" dimostrino, con opportuno bilancio idrico, che nel tempo intercorso dal 1994 (anno rilevazione del PIIE) sino al giorno della presentazione del progetto, vi siano stati interventi di risparmio tali da aver ridotto i consumi idrici entro la "soglia di stabilizzazione" di cui al precedente comma 2, punto 2.1, l’Ente Locale può autonomamente autorizzare trasformazioni nel caso in cui i prelievi collegati siano contenuti entro il valore del 50% della quantità di acqua risparmiata; il restante 50% che viene vincolato come reintegro del capitale idrico, deve essere considerato come riallocato in falda.