Articolo 45

Nuove residenze agricole ed annessi agricoli

1. Premesso che l’edificazione di nuove residenze ed annessi agricoli ai sensi della L.R. 64/95 è consentita in tutte le aree a prevalente funzione agricola, così classificate dal Comune, su cui non gravino vincoli di inedificabilità e compatibilmente alla capacità edificatoria della superficie dell’azienda agricola di cui all’art.10; i parametri edificatori sono quelli contenuti al precedente articolo 30.

Nelle zone individuate e delimitate dai Comuni, ai sensi dell’articolo 44, gli S.U. possono prevedere la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, qualora la superficie aziendale destinata ad indirizzo produttivo omogeneo con quella della zona raggiunga i parametri minimi di cui al precedente articolo 30.

3. Nelle aree classificate ad indirizzo "misto", ai fini della nuova edificazione rurale ad uso abitativo, possono valere tutti gli ordinamenti colturali previsti nelle tabelle del precedente art. 30.

4. Gli edifici residenziali è opportuno che siano posizionati in modo da:

4.1 mantenere i centri aziendali accorpati, edificando in aree adiacenti a terreni già edificati con residenze o annessi agricoli;

4.2 avvicinare la nuova edificazione nei pressi della rete viaria locale ed in aree limitrofe ad altri centri aziendali presenti in zona, ove presenti e possibile sotto il profilo tecnico-ambientale,;

4.3 mantenere gli annessi agricoli in aree adiacenti o limitrofe al centro aziendale, qualora non se ne dimostri l’impossibilità per motivi di ordine igienico sanitario o, comunque, ambientale.