Articolo 44

Zonizzazione comunale delle aree agricole

1. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, a seguito della determinazione delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola di cui al all’art. 4 ed all’art. 1, punto 3, del Regolamento di attuazione della L.R. 64/95 (L.R. n. 4 del 5.9.1997), possono zonizzare il territorio tutto, o in parte, sotto il profilo tipologico colturale, paesaggistico-ambientale e della promozione dei luoghi, ai fini di uno sviluppo integrato del territorio rurale.

2. Quale indirizzo di P.T.C. ai sensi dell’art. 7 della L.R. 64/95, modificata ed integrata dalla L.R.25/97, si indicano le seguenti tipologie classificatorie:

aree a prevalente indirizzo produttivo cerealicolo - foraggiero;

aree a prevalente indirizzo orticolo e florovivaistico;

aree a prevalente interesse selvicolturale;

aree a prevalente indirizzo olivicolo , vitivinicolo, frutticolo;

aree dove poter localizzare alcune strutture produttive per il settore agricolo (punti di vendita, trasformazione dei prodotti, riparazione macchine agricole ecc.) qualora necessarie.

aree ad indirizzo produttivo misto

3. L’eventuale zonizzazione può riguardare anche aree ristrette del territorio.

4. Il territorio comunale ad esclusiva o prevalente funzione agricola, non fatto oggetto di zonizzazione, viene, comunque, classificato nei Piani strutturali ad indirizzo produttivo misto.

5. I Comuni, anche in conseguenza di PIANI D’AREA a scala adeguata, possono integrare o modificare gli articoli 40, 41, 42 e 43, con altri di particolare interesse locale da assegnare ad una o più della tipologie previste nelle tabelle di cui al precedente articolo 30.