Articolo 38

Annessi agricoli superiori alla capacità produttiva

del fondo (art. 3, comma 11, L.R. 64/95)

1. I Comuni, prioritariamente in zone agricole comunali a connotato residuale, qualora se ne realizzino i presupposti socio-ambientali, provvedono ad individuare aree da destinare all’edificazione di annessi agricoli riferiti a fondi aventi superfici inferiori ai minimi di cui al precedente articolo 30, definendone piani particolareggiati di lottizzazione.

2. I Comuni provvedono, altresì, a razionalizzare l’utilizzo di aree agricole già fatte oggetto di costruzioni di cui al comma precedente, definendo apposite regolamentazioni di salvaguardia ambientale.

3. I Comuni possono individuare prioritariamente negli ambiti rurali a tipologia produttiva, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. 64/95, aree agricole nelle quali consentire strutture produttive e di trasformazione a carattere sovraziendale, che superano la capacità produttiva dei fondi a cui sono riferiti.