Articolo 37

Parametri per l’individuazione dei rapporti tra edifici

e superfici fondiarie (art. 3, comma 5 bis, L.TR. 64/95)

1. Fatte salve diverse indicazioni comunali relative ad aree con vincoli di inedificabilità o particolari limiti di volumetria stabiliti per motivi di ordine urbanistico - ambientale, sono definiti i seguenti parametri edificatori:

 

TABELLA 11: RAPPORTI TRA EDIFICI E SUPERFICI FONDIARIE

 

1

indirizzo normativo

2

tipologia aziendale

mq nuove residenze/ 1728 ore

mq consentiti ad ettaro per annessi generici

ORTOFLOROVIVAISMO

110

100

ORTOFLOROVIVAISMO CON SERRE FISSE ALMENO 0,3 Ha

110

100

FRUTTETO

110

50

VIGNETO

110

40

OLIVETO

110

30

SEMINATIVO IRRIGUO

110

40

SEMINATIVO SEMPLICE

110

20

SEM.ABBANDONATO

 

0

PIOPPETO

110

5

BOSCO ALTO FUSTO

110

5

BOSCO CEDUO

110

5

CASTAGNETO FRUTTO

110

5

PASCOLO E P.PASCOLO

110

3

2. La colonna 1 della tabella 11 costituisce unicamente un indirizzo normativo per i Comuni.

3. I valori di cui alla colonna 2 della tabella 11 sono cumulabili fino ad un massimo di mq 1.000 di superficie calpestabile per unità aziendale.

4. Il PMAA, per motivate esigenze logistico-produttive (vedi aziende zootecniche, vitivinicole, ecc.), può richiedere il superamento dei parametri evidenziati nella tabella 11, che devono essere intesi come una superficie garantita coperta, e non un massimo consentibile.

5. Il piano deve, adeguatamente, circostanziare la necessità edificatoria in surplus, dimostrando la coerenza del rapporto capitale investito - reddito conseguibile e l’effettiva necessità del superamento del coefficiente edificatorio in relazione alla effettiva capacità produttiva del fondo.