Articolo 36
Criteri per gli interventi di miglioramento
fondiario ai fini della tutela ambientale
(art. 4, comma 2, lettera b, L.R. 64/95)
1. AREE COLTIVATE ED ORDINAMENTI COLTURALI
Il PMAA deve:
prevedere il mantenimento dei filari alberati, siepi frangivento , macchie di campo;
limitare trasformazioni radicali dellassetto fondiario, con particolare riferimento alle UPR paesaggistiche e ambientali.
2. RECINZIONI, VERDE DA DECORO
Le recinzioni aziendali devono essere realizzate, preferibilmente, con siepi verdi eseguite con essenze tipiche toscane (cipressi, biancospino, viburno, alloro ecc.). In ogni caso la recinzione in rete od in cemento deve essere occultata da un paravento naturale verde.
Le alberature isolate di confine ed in filare lungo strade poderali devono essere, in ogni modo, tutelate ed incrementate.
Le piante morte devono essere sostituite con altre similari.
Il cipresso, in particolare, deve essere tutelato e salvaguardato dagli attacchi fungini. La sua sostituzione deve essere tempestivamente operata con cloni selezionati, resistenti alla malattia.
I muri di recinzione camperecci e padronali costruiti in pietra locale devono essere fatti oggetto di manutenzione con materiali e tecniche tradizionali.
3. SISTEMAZIONI DEL SUOLO AGRARIO
Non sono consentiti interventi che alterino lo stato di efficienza della rete di drenaggio delle acque superficiali e profonde.
I terrazzi ed i gradoni collinari muniti di muretti a secco non possono essere smantellati.
4. RETE VIARIA DI INTERESSE STORICO - PAESAGGISTICO
Non possono essere ammesse trasformazioni fondiarie che comportino la cancellazione di percorsi storici e di interesse paesaggistico classificati, a livello di analisi settoriale, dal PTC.
La fruizione pubblica dei percorsi storici (anche attraverso accordi con il Comune) deve essere garantita dalle Aziende.