Articolo 32

Criteri per la valutazione e per i contenuti

del Programma di Miglioramento Agricolo

(P.M.A.A.) - art. 4 L.R. 64/95

1. La valutazione agronomico-ambientale degli interventi proposti, deve essere impostata in termini di assoluta coerenza del PMAA con gli obiettivi di PTC in merito allo sviluppo integrato delle aree rurali, ponendo particolare attenzione al miglioramento della qualità biologica della produzione aziendale e della qualità della vita nelle campagne.

2. Il criterio generale cui attenersi nella valutazione del PMAA deve essere quello che interpreta il Programma come un momento, oltre che di analisi tecnica delle proposte progettuali, anche di verifica, controllo e, necessariamente, miglioramento di tutte quelle componenti ambientali in cui l’azienda si trova ad operare e di cui è parte integrante, quali sistemazioni a verde, sistemazioni idrauliche, viabilità, controllo dell’inquinamento da pesticidi e concimi, risparmio energetico ed idrico, ecc.

3. Sotto il profilo strettamente urbanistico necessita che nei Piani Strutturali dei Comuni vengano adottati criteri e metodiche di impatto ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento a:

trasformazioni urbanistiche del territorio rurale quali: la viabilità, le sistemazioni dei terreni, il tipo di lavorazione, le sistemazioni idrauliche, gli impianti a rete e puntuali;

le nuove edificazioni di qualsiasi tipo;

le ristrutturazioni urbanistiche.

4. Particolare attenzione deve essere rivolta ai PMAA in zone a valenza paesaggistica ed ambientale, nelle quali il carico urbanistico dell’area, l’impatto visivo e qualsiasi modificazione dell’assetto storico consolidato, possono comportare degradi e danni ambientali.