Articolo 29

Applicazione L.R. 64/1995 e successive

modificazioni ed integrazioni

1. La normativa di PTC connessa alla L.R.64/95 si applica a tutto il territorio agricolo-forestale classificato dagli S.U. comunali come "zona ad esclusiva o prevalente funzione agricola" ai sensi dell’art 1, comma 2, della L.R.64/95 (e successive modificazioni ed integrazioni), tenuto conto degli indirizzi contenuti nel PTC medesimo, con esclusione delle "Aree Protette" di cui alla L.R. 49/95.

2. La normativa degli S.U., inerente tali aree agricole, deve tenere presenti le diverse caratteristiche e peculiaritą degli ambiti rurali, al fine di adattare la regolamentazione urbanistica alle varie e diverse esigenze di sviluppo e conservazione del territorio rurale.

3. Negli ambiti rurali i Comuni in relazione agli indirizzi di PTC, con i propri strumenti di pianificazione, evidenziano alla scala appropriata e con esattezza, le aree che manifestano l’esclusivitą o la prevalenza della funzione agricola, nel contesto delle unitą paesaggistiche.