Articolo 27
Nuovi assetti edilizi e modifica di quelli esistenti
nelle aree con rilevante funzione ambientale
1. Per lintroduzione di nuovi assetti edilizi, o la modifica di quelli esistenti, gli S.U. comunali possono prevedere limitazioni e condizionamenti, al fine di mantenere gli assetti morfologici, strutturali e tipologici storicizzati, con particolare riguardo a:
1.1 localizzazione:
distanza da crinali
acque superficiali
dominanti paesaggistiche
compatibilità con luso del suolo
1.2 parametri edilizi:
tipologia
altezza massima
numero di piani fuori terra
profilo della sagoma
unità minima di intervento
1.3 impiego di materiali:
tipi ammissibili
caratteristiche costruttive
finiture esterne
coloriture esterne
1.4 interventi di miglioramento ambientale:
1.5 sistemazioni esterne:
arredo vegetazionale
tipologia di recinzioni a siepe
pavimentazioni possibili
elementi di arredo.
2. È, comunque, opportuno prevedere:
2.a lintroduzione di elementi tipologici, di particolari costruttivi e decorativi di cui allabaco previsto dalle norme per la tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico, nella realizzazione di nuovi interventi edilizi e di quelli sugli edifici esistenti.
2.b la demolizione delle superfetazioni contrastanti con limpianto originario;
2.c la schermatura dei volumi tecnici allinterno delle pertinenze degli edifici;
2.d il mantenimento della morfologia della pertinenza e la piantumazione di almeno il 60% della stessa, con essenze arboree autoctone forestali o produttive;
2.e lintroduzione di formazioni vegetazionali di interesse ambientale (macchie di campo, filari frangivento, alberature stradali e campestri, siepi, piante camporili, alberi monumentali);
2.f lindividuazione delle aree di massima visibilità del territorio, ovvero i punti panoramici più significativi, da sottoporre ad adeguate norme di tutela.
3. È, inoltre, opportuno che lubicazione dei nuovi edifici non comporti la realizzazione di nuova viabilità e la sagoma degli stessi non determini modifiche alla linea dei crinali.