Articolo 26

Aree indiziate di interesse archeologico (A5.3)

1. Sono le aree oggetto di studio, in quanto ritrovamenti indiziari di materiali fanno supporre la presenza di ambiti archeologicamente rilevanti, nonché le aree del territorio aventi oggettivamente attitudine a far emergere elementi di pregio per il patrimonio archeologico nazionale, rilevabili per tradizione, notizie storiche, ecc.

2. I Comuni nei loro strumenti urbanistici possono prevedere norme di salvaguardia e divieti, al fine di tutelare eventuali emergenze presenti.

3. Ai Comuni è richiesto di provvedere ad aggiornare periodicamente l’elenco delle aree di peculiare interesse archeologico sulla base delle segnalazioni della competente Soprintendenza.

4. In tali aree, con gli S.U., è opportuno che siano escluse le opere di scavo, perforazione, movimento terra, lavorazione agricola profonda, se non autorizzate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.