Articolo 24
Aree naturali protette
di interesse provinciale (A.N.P.I.L.)
1. La istituzione dellArea Naturale Protetta di Interesse Locale è volta a garantire le finalità di conservazione e riqualificazione dellambiente, del paesaggio, del patrimonio naturalistico e storico-culturale della Provincia, la promozione delle attività economiche compatibili, delle attività ricreative, della ricerca scientifica, della divulgazione e delleducazione ambientale, nonché la gestione faunistica delle specie nel rispetto e nei limiti fissati dalla L.R. 3/94 e dal Piano Faunistico Venatorio provinciale.
2. Al fine di consentire ladeguata tutela dellarea protetta, il Comune può dotarsi di specifico Regolamento duso con il quale, in riferimento alle diverse destinazioni di zona, provvede a disciplinare:
le modalità di fruizione dellANPIL;
le attività compatibili;
le modalità di attuazione degli interventi esecutivi ed i programmi di attuazione di settore;
i comportamenti dei visitatori, dei residenti e di chiunque operi nellarea protetta;
3. In relazione alla complessità dellarea protetta, possono essere predisposti specifici Piani di Gestione per gli assetti forestali, faunistici, od agricoli.
4. Con il Regolamento è, inoltre, prevista la promozione della ricerca scientifica e la attivazione delle iniziative per leducazione ambientale, nonché la previsione di eventuali indennizzi e contributi.