Articolo 24

Aree naturali protette

di interesse provinciale (A.N.P.I.L.)

1. La istituzione dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale è volta a garantire le finalità di conservazione e riqualificazione dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio naturalistico e storico-culturale della Provincia, la promozione delle attività economiche compatibili, delle attività ricreative, della ricerca scientifica, della divulgazione e dell’educazione ambientale, nonché la gestione faunistica delle specie nel rispetto e nei limiti fissati dalla L.R. 3/94 e dal Piano Faunistico Venatorio provinciale.

2. Al fine di consentire l’adeguata tutela dell’area protetta, il Comune può dotarsi di specifico Regolamento d’uso con il quale, in riferimento alle diverse destinazioni di zona, provvede a disciplinare:

le modalità di fruizione dell’ANPIL;

le attività compatibili;

le modalità di attuazione degli interventi esecutivi ed i programmi di attuazione di settore;

i comportamenti dei visitatori, dei residenti e di chiunque operi nell’area protetta;

3. In relazione alla complessità dell’area protetta, possono essere predisposti specifici Piani di Gestione per gli assetti forestali, faunistici, od agricoli.

4. Con il Regolamento è, inoltre, prevista la promozione della ricerca scientifica e la attivazione delle iniziative per l’educazione ambientale, nonché la previsione di eventuali indennizzi e contributi.