Articolo 23

Riserve naturali provinciali

1. Le Riserve sono disciplinate da apposito Regolamento, che viene approvato dalla Provincia ai sensi della L.R. 49/95 e che, attraverso le norme di attuazione, disciplina:

la individuazione del perimetro della Riserva Naturale;

la individuazione del perimetro delle aree contigue;

limiti e divieti alle attivitą antropiche;

le attivitą agricole;

la regolamentazione delle attivitą didattiche;

la regolamentazione delle attivitą scientifiche:

la formulazione di norme generali per le visite del pubblico;

le modalitą di accesso e percorribilitą dell’area;

le modalitą di gestione e sorveglianza.