Articolo 23
Riserve naturali provinciali
1. Le Riserve sono disciplinate da apposito Regolamento, che viene approvato dalla Provincia ai sensi della L.R. 49/95 e che, attraverso le norme di attuazione, disciplina:
la individuazione del perimetro della Riserva Naturale;
la individuazione del perimetro delle aree contigue;
limiti e divieti alle attivitą antropiche;
le attivitą agricole;
la regolamentazione delle attivitą didattiche;
la regolamentazione delle attivitą scientifiche:
la formulazione di norme generali per le visite del pubblico;
le modalitą di accesso e percorribilitą dellarea;
le modalitą di gestione e sorveglianza.