Articolo 22
Parchi Provinciali
1. Il territorio del Parco Provinciale è disciplinato da specifico "Piano", quale strumento di tutela dei valori naturali ed ambientali e da un "Regolamento" delle attività consentite, mentre le iniziative tese allo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse, nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco, sono definite dal "Piano pluriennale economico e sociale".
2. Il PIANO DEL PARCO, adottato ed approvato secondo le procedure previste dalla L.R. 49/95, quale strumento di tutela dei valori naturali ed ambientali, in riferimento ai contenuti dellart. 12 della Legge 394/91, individua:
lorganizzazione generale del territorio e la sua articolazione, in funzione al diverso grado di protezione;
le norme di attuazione in riferimento alle varie zone del piano;
i vincoli e destinazioni duso pubblico o privato;
i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;
i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco;
gli interventi previsti sullambiente naturale, flora, fauna ed assestamento forestale;
le procedure di attuazione del piano.
Il Piano del Parco sostituisce i piani paesistici, territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello, ha efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, nonché di urgenza ed indifferibilità, per gli interventi in esso previsti.
3. Il REGOLAMENTO DEL PARCO, adottato ed approvato secondo le procedure previste dalla L.R. 49/95, disciplina lesercizio delle attività consentite, con particolare riferimento a:
tipologia e modalità di costruzione di opere e manufatti;
svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali;
soggiorno e circolazione del pubblico e mezzi di trasporto;
svolgimento delle attività sportive, ricreative ed educative;
svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
limiti delle emissioni sonore, luminose o di altro genere;
svolgimento delle attività da affidare ad interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento a comunità terapeutiche e servizio civile alternativo;
laccessibilità nel territorio del Parco, attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap ed anziani.
rilascio dei nullaosta al fine del rilascio di autorizzazioni o concessioni.
4. Il Regolamento, salvo eventuali diritti reali ed usi civici delle comunità locali, od eventuali diritti esclusivi di caccia o di prelievi faunistici da prevedere a favore delle collettività locali, vieta:
la cattura, luccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali;
la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, ad esclusione dei territori dove sono consentite le attività agricole ed agro-silvo-pastorali;
lintroduzione di specie estranee, vegetali od animali, che possano alterare lequilibrio naturale;
lapertura e lesercizio di cave, di miniere, di discariche, nonché lasportazione di minerali;
la modificazione del regime delle acque;
lo svolgimento di attività pubblicitarie allesterno dei centri urbani, se non autorizzate dallEnte di gestione del Parco;
lintroduzione e limpiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
lintroduzione, da parte dei privati, se non espressamente autorizzata, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo di cattura;
luso dei fuochi allaperto;
il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito sulla disciplina del volo.
5. Il PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE è adottato ed approvato dalla Provincia, ai sensi dellart. 13 della L.R.49/95, per la promozione delle attività compatibili atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente allinterno del Parco e dellarea contigua.
Il Piano può prevedere la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali, la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico, lagevolazione e la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro anche di beni naturali.
Esso favorisce loccupazione giovanile ed il volontariato e la fruizione del parco da parte dei portatori di handicap.
Può essere prevista la concessione, da parte della Provincia, delluso del nome e dellemblema del Parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.