Articolo 21

Norme di salvaguardia per Parchi

e Riserve naturali provinciali

1. Dal momento della istituzione delle Aree Protette di competenza provinciale, e fino all’approvazione del Piano e dei Regolamenti del Parco o della Riserva Naturale, sugli ambiti territoriali così individuati, ai sensi della L. 394/91, sono operative le seguenti norme di salvaguardia, fatte salve le utilizzazioni del territorio per esigenze di carattere militare:

1.1 sono vietati:

la cattura, l’uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione della Provincia;

la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione della Provincia o dell’Ente gestore; sono, peraltro, consentiti, solo nei parchi, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali;

la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata ;

l’introduzione di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione della Provincia o dell’Ente gestore;

l’apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche, compreso quelle per rifiuti solidi urbani ed inerti;

l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non espressamente autorizzata;

il campeggio;

il transito dei veicoli a motore fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali.

1.2 Il rilascio di concessioni od autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del Parco provinciale o della Riserva Naturale è sottoposto al preventivo nullaosta della Provincia o dell’Ente di gestione.