Articolo 20
Parchi provinciali, Riserve, A.N.P.I.L.
1. Allinterno delle "aree aventi rilevante funzione ambientale" di cui allart. 13 è possibile listituzione di Parchi Provinciali o interprovinciali, di Riserve Naturali Provinciali e di ANPIL, secondo le modalità previste dalla L.R. 49/95 e meglio specificate dal Programma triennale regionale per le aree protette.
2. PARCHI PROVINCIALI
2.1 Sono territori di rilevante interesse naturalistico e paesistico ambientale di valenza sovracomunale, dove la conservazione dellecosistema richiede forme di gestione specifiche e durature.
2.2 Sui territori compresi nei Parchi Provinciali opera lestensione del vincolo paesaggistico ai sensi dellart. 1 della legge 431/85, lettera f (parchi), e sono consentiti gli interventi previsti dalla L. 394/91 e dalla L.R. 49/95.
3. RISERVE NATURALI PROVINCIALI
3.1 Sono territori prevalentemente umidi, da tutelare e da gestire per il valore naturalistico ed ambientale che rappresentano, con il mantenimento dellecosistema dellhabitat naturale, nonché delle specie tipiche della flora e della fauna presenti. La fruizione della Riserva è da consentire solo per finalità scientifico-didattiche e naturalistiche.
3.2 Sui territori compresi nelle Riserve Naturali opera la automatica estensione del vincolo paesaggistico ai sensi dellart. 1 della legge 431/85, lettera f (parchi), e sono consentiti gli interventi previsti dalla L. 394/91 e dalla L.R. 49/95.
4. AREE CONTIGUE AI PARCHI PROVINCIALI E RISERVE NATURALI
4.1 Le aree contigue sono zone esterne allambito dei Parchi provinciali e delle Riserve Naturali provinciali, nelle quali sono da prevedere particolari norme di salvaguardia e tutela dellambiente, in relazione alle adiacenti aree protette, al fine di assicurare la conservazione e le finalità istitutive delle stesse.