Articolo 20

Parchi provinciali, Riserve, A.N.P.I.L.

1. All’interno delle "aree aventi rilevante funzione ambientale" di cui all’art. 13 è possibile l’istituzione di Parchi Provinciali o interprovinciali, di Riserve Naturali Provinciali e di ANPIL, secondo le modalità previste dalla L.R. 49/95 e meglio specificate dal Programma triennale regionale per le aree protette.

2. PARCHI PROVINCIALI

2.1 Sono territori di rilevante interesse naturalistico e paesistico ambientale di valenza sovracomunale, dove la conservazione dell’ecosistema richiede forme di gestione specifiche e durature.

2.2 Sui territori compresi nei Parchi Provinciali opera l’estensione del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 1 della legge 431/85, lettera f (parchi), e sono consentiti gli interventi previsti dalla L. 394/91 e dalla L.R. 49/95.

3. RISERVE NATURALI PROVINCIALI

3.1 Sono territori prevalentemente umidi, da tutelare e da gestire per il valore naturalistico ed ambientale che rappresentano, con il mantenimento dell’ecosistema dell’habitat naturale, nonché delle specie tipiche della flora e della fauna presenti. La fruizione della Riserva è da consentire solo per finalità scientifico-didattiche e naturalistiche.

3.2 Sui territori compresi nelle Riserve Naturali opera la automatica estensione del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 1 della legge 431/85, lettera f (parchi), e sono consentiti gli interventi previsti dalla L. 394/91 e dalla L.R. 49/95.

4. AREE CONTIGUE AI PARCHI PROVINCIALI E RISERVE NATURALI

4.1 Le aree contigue sono zone esterne all’ambito dei Parchi provinciali e delle Riserve Naturali provinciali, nelle quali sono da prevedere particolari norme di salvaguardia e tutela dell’ambiente, in relazione alle adiacenti aree protette, al fine di assicurare la conservazione e le finalità istitutive delle stesse.