Articolo 19

Zone di interesse paesaggistico (A6)

1. ZONE DI TIPO A

1.1 Comprendono le aree da tutelare per la particolarità del paesaggio, ovvero delle sue forme, delle dimensioni, dei colori, dei manufatti, delle alberature, delle formazioni lineari e degli elementi puntuali ricadenti al loro interno quali:

a) le associazioni vegetali di piante selvatiche;

b) i filari frangivento;

c) le alberature stradali e campestri;

d) le macchie di campo;

e) gli alberi monumentali;

1.2 Nelle suddette aree gli S.U comunali promuovono e regolano, ai fini dello sviluppo compatibile delle aree rurali:

1.2.1 il turismo naturalistico e rurale, l’agriturismo, la pratica sportiva, la ricerca scientifica, la didattica naturalistica e quella riguardante la cultura materiale, la civiltà rurale e le tradizioni popolari, nel rispetto e nel miglioramento dell’assetto idrogeologico del terreno;

1.2.2 gli interventi colturali sui complessi vegetazionali naturali di cui al precedente punto 1.1, tesi ad assicurare la ricostruzione della vegetazione, in equilibrio con l’ambiente, ed a favorire la diffusione delle specie tipiche locali;

1.2.3 gli interventi tesi a garantire il consolidamento delle aree instabili, tramite sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali;

1.2.4 la ricerca archeologica, mineraria e di risorsa del sottosuolo, purché le opere relative non comportino definitiva alterazione paesaggistica ed ambientale;

1.2.5 il recupero e la risistemazione ambientale e funzionale di cave e discariche;

1.2.6. la realizzazione della viabilità poderale con caratteristiche e dimensioni strettamente funzionali alla conduzione del fondo;

1.2.7 gli interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo gli indirizzi di cui al precedente articolo 10.

1.3 L’introduzione di nuovi assetti edilizi, o la modifica di quelli esistenti, sono soggetti a limitazioni e condizionamenti che devono essere definiti dagli S.U. comunali, al fine di mantenere gli assetti morfologici, strutturali e tipologici storicizzati.

1.4 In ogni caso, gli S.U. comunali non devono prevedere:

1.4.1 la nuova edificazione a distanza inferiore a metri 200 dai Parchi provinciali e dalle Riserve Naturali provinciali;

1.4.2 la ristrutturazione urbanistica, se non per quanto compreso in appositi Piani di Recupero redatti ai sensi della L.R. 59/80;

1.4.3 la realizzazione di serre fisse;

1.4.4 gli interventi che comportino l’eliminazione totale o parziale di ciglionamenti e terrazzamenti e la compromissione delle testimonianze storiche (edifici, tabernacoli, fonti, muri a secco, particolari sistemazioni agrarie, colture tradizionali);

1.4.5 le trasformazioni degli assetti morfologici, ambientali, vegetazionali e colturali che siano storicamente significativi o che comportino compromissione della panoramicità dei luoghi;

1.4.6 gli interventi che comportino alterazione e riduzione delle formazioni vegetazionali di interesse ambientale (macchie di campo, filari frangivento, alberature stradali e campestri, siepi, piante camporili, alberi monumentali);

1.4.7 gli interventi che compromettano la naturale circolazione delle acque e l’efficienza della rete scolante artificiale, ivi compresa l’impermeabilizzazione della pavimentazione.

2. ZONE DI TIPO B

2.1 Sono costituite dagli ambiti territoriali interessati dalla presenza dei vincoli di cui alla L. 1497/39, non compresi in altre perimetrazioni.

2.2 Ogni intervento che possa comportare modifica all’esteriore aspetto dei luoghi nelle aree Z.I.P. deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 7 della L. 1497/39.