Articolo 18
Zone di interesse storico - artistico - archeologico (A5)
1. Le zone di interesse storico - artistico - archeologico comprendono:
A5.1 beni architettonici
A5.2 viabilità storica
quali risultano dallElaborato Cartografico di Piano "Carta del patrimonio storico-architettonico e della viabilità storica".
2. BENI ARCHITETTONICI - (A5.1)
2.1 Sono costituiti dai manufatti e complessi edilizi di interesse artistico, storico, nonché culturale; oppure che, per la loro configurazione compositiva, hanno valore etnografico o che, comunque, testimonino il processo evolutivo rappresentativo dellepoca in cui furono realizzati.
2.2 Sono, altresì, considerati di valore architettonico-ambientale linsieme di edifici, anche di modesto valore intrinseco che, per la particolare combinazione dei loro rapporti volumetrici, si valorizzano reciprocamente, unitamente allarea contermine e ad altri piccoli volumi accessori ( forni, pozzi ecc.), quale testimonianza dellorganizzazione dello spazio esterno funzionale ad epoche trascorse.
2.3 Sono considerati, inoltre, beni architettonici i "segni" storici (tabernacoli, ponti, edicole, ecc.), che testimoniano levolversi della cultura sul territorio.
2.4 Ai fini della presente normativa il bene architettonico può assumere diversi connotati a seconda delle sue specificità, ovvero del valore complessivo del bene.
2.5 Pertanto, essi possono essere:
2.5.1 edifici e complessi edilizi di valore monumentale: gli immobili, i complessi edilizi e le zone edificate , dichiarate di interesse storico o artistico ai sensi delle Leggi 1089/39 e 1497/39;
2.5.2 edifici di valore architettonico-ambientale, la cui tipologia ha caratterizzato il processo di antropizzazione del territorio, assimilabili a quelli di cui al punto 2.5a, così definiti ai sensi delle Leggi Regionali 59/80, 10/79 e 64/95;
2.5.3 edifici di notevole valore ambientale: gli immobili, i complessi edilizi e le zone edificate aventi carattere architettonico ed urbanistico significativo per testimonianza storica e per valore culturale ed ambientale, vincolati ai sensi delle Leggi Regionali 59/80, 10/79 e 64/95;
2.5.4 edifici di valore ambientale.
2.6 I Comuni provvedono a:
2.6.1. effettuare, nellambito del quadro conoscitivo del P. S., una rilevazione degli edifici e dei "segni" storici (tabernacoli, ponti, edicole ecc.) testimonianti levolversi della cultura.
Questa schedatura andrà ad integrare, ovvero a costituire lelenco ai sensi della L.R. 59/80 per i Comuni che, finora, ne siano sprovvisti, nonché ad integrare il regesto redatto dalla Provincia di Livorno.2.6.2. individuare, con il Regolamento Urbanistico, larea di pertinenza dei singoli edifici e dei manufatti
2.6.3. introdurre, nei Regolamenti Urbanistici, apposite norme per la disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente di interesse storico, artistico, architettonico, secondo il contenuto degli indirizzi del precedente articolo 10.
3. VIABILITÀ STORICA - (A5.2)
3.1 E costituita dallinsieme dei percorsi e dalle fasce territoriali, ad essi funzionalmente collegate, comprendenti emergenze architettoniche, ambientali, paesaggistiche ecc.
3.2 I Comuni nei loro S.U. individuano e disciplinano gli "ambiti di pertinenza" della viabilità storica, tenendo conto delle esigenze di tutela e di valorizzazione connesse alle funzioni delle suddette aree.
3.3 Lazione di cui al punto precedente viene realizzata mediante uno specifico strumento attuativo "Piano Unitario di ambito" che individui e localizzi gli interventi ammissibili e quelli da escludere.
3.4 Lambito di pertinenza del Viale dei Cipressi, da San Guido a Bolgheri, è individuato nellElaborato Cartografico di Piano "Carta del Sistema rurale a rilevante funzione ambientale".