Articolo 17

Aree di interesse naturalistico - ambientale (A4)

1. Le Aree di interesse naturalistico-ambientale comprendono gli ambiti territoriali così denominati, risultanti dall’Elaborato Cartografico di Piano "Carta del Sistema rurale a rilevante funzione ambientale":

A4.1 delle acque pubbliche

A4.2 della fascia dunale

A4.3 delle aree boscate

A4.4 delle sorgenti e dei pozzi

A4.5 di protezione dei Biotopi (Bi.b) e dei valori naturalistici

2. Gli S.U. comunali dovranno prevedere gli interventi che comportino modificazioni degli assetti edilizi, infrastrutturali e di uso delle risorse e difesa del suolo secondo il contenuto degli indirizzi di cui alla categoria B ("Ripristino, recupero") del precedente articolo 9, fatte salve le specificazioni dei commi successivi.

3. AMBITO DELLE ACQUE PUBBLICHE - (A4.1)

3.1 Comprende i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua inscritti negli "elenchi delle acque pubbliche", nonché le relative sponde, o piede degli argini, per una fascia di metri 150 ciascuna.

3.2 All’interno di tali fasce può essere presente la vegetazione riparia distinta in 4 zone:

3.2.1 la zona delle piante acquatiche;

3.2.2 la zone del fragmiteto;

3.2.3 la zona degli alberi a legno morbido;

3.2.4 la zona degli alberi a legno duro;

3.3 I Comuni, nei loro S.U. individuano i corsi d’acqua pubblici caratterizzati dalla presenza di vegetazione e possono prevedere l’estensione della stessa fino ad una larghezza di metri 10 dalle relative sponde lungo tutti i corsi d’acqua. In ogni caso deve essere previsto il mantenimento della vegetazione spondale presente.

3.4 All’interno dell’ambito territoriale delle acque pubbliche con gli S.U. comunali vengono regolamentati:

gli interventi di regimazione idraulica, finalizzati ad evitare il dissesto idrogeologico, tali da garantire il mantenimento della portata minima vitale, per la realizzazione dei quali devono essere utilizzate, preferibilmente, tecniche di ingegneria naturalistica.

il taglio delle piante di alto fusto nelle prime due zone ed il taglio di utilizzazione con turno minimo di 3 anni nella zona degli alberi a legno morbido.

gli scarichi di reflui entro i limiti di sostenibilità per l’ecosistema entro la 2a classe EBI.

3.5 Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi secondo i contenuti degli indirizzi di cui al precedente articolo 10.

4. AMBITO DELLA FASCIA DUNALE - (A4.2)

4.1 Appartengono all’ambito territoriale del sistema dunale costiero le zone perimetrate DU.O, DU.B, DU.M nel relativo Elaborato Cartografico di Piano in scala 1:25.000 "Carta del Sistema rurale a rilevante funzione ambientale".

4.2 Si definiscono zone DU.O quelle in stato di conservazione da discreto ad ottimo, in riferimento al sistema vegetazionale presente ed alla morfologia della duna esistente, con una limitata frequentazione ed un minimo livello di antropizzazione;

4.3 Si definiscono zone DU.B quelle in buono stato di conservazione, in riferimento al sistema vegetazionale presente ed alla morfologia della duna esistente, che presentino una moderata frequentazione ed un moderato livello di antropizzazione. In dette aree la duna embrionale è presente in parte, con sensibile riduzione di consistenza, sia quantitativa che qualitativa, rispetto alle zone DU.O

4.4 Si definiscono zone DU.M quelle in mediocre stato di conservazione, in riferimento al sistema vegetazionale presente ed alla morfologia della duna esistente - in alcuni casi mancante per l’azione erosiva o per azioni antropiche - che presentano un’elevata frequentazione e livello di antropizzazione. In dette aree la duna embrionale è quasi interamente assente.

4.5 I territori costieri appartenenti all’ambito di applicazione della presente normativa, comunque classificati nella cartografia provinciale del sistema dunale non presentano trasformazioni irreversibili da ambiente naturale ad ambiente urbano e, quindi, devono essere classificati negli S.U. comunali coerentemente a quanto disposto dalla D.G.R. 4973/94.

4.6 Nelle zone urbanizzate gli S.U. comunali devono prevedere, con specifici Piani Attuativi - anche in attuazione della D.C.R. 47/90 e successive modificazioni e integrazioni - discipline volte ad un miglioramento delle condizioni di utilizzo delle aree costiere.

4.7. ZONA DU.O. - (A4.2.1)

4.7.1 Nella zona DU.O gli S.U comunali possono consentire:

1 gli interventi colturali tesi al mantenimento od alla creazione dell’equilibrio vegetazionale più stabile, secondo progetti definiti che prendano in considerazione porzioni di territorio interessanti sezioni trasversali di tutto il sistema dunale;

2 tutte quelle azioni e cure colturali volte alla realizzazione di nuovi impianti, finalizzati alla ricostruzione e salvaguardia del cuneo morfovegetazionale e dell’ecosistema;

3 la realizzazione di passaggi pedonali sulle aree dunali, intervallati a distanza non inferiore a metri 300, con andamento planimetrico obliquo alla linea di costa ed opportunamente schermati per impedire l’azione erosiva dovuta all’incanalamento dei venti;

4 gli interventi di ricerca archeologica, purché le operazioni non comportino modificazioni permanenti dello stato dei luoghi. In ogni caso devono essere stipulati atti d’obbligo, o convenzioni, che stabiliscano i modi ed i tempi di ripristino del sistema ambientale alterato;

5 gli interventi di messa in opera di reti idriche ed elettriche a servizio di strutture od edifici di pubblico interesse esistenti, purché le operazioni non comportino modificazioni permanenti allo stato dei luoghi. In ogni caso devono ,comunque, essere stipulati atti d’obbligo, o convenzioni, che stabiliscano modi e tempi di ripristino ambientale;

6 gli interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo i contenuti degli indirizzi di cui al precedente articolo 10.

4.7.2 Gli S.U. comunali non devono, comunque, prevedere:

1 l’utilizzazione forestale del patrimonio esistente ed ogni intervento teso a semplificare la struttura ecosistemica ed il cuneo morfovegetazionale;

2 l’introduzione di specie esotiche od alloctone ed interventi di ogni genere nel Ginepreto;

3 nuovi prelievi di risorsa idrica dalla zona di duna; i pozzi esistenti devono essere sottoposti ad un controllo semestrale della qualità delle acque da collocare, temporalmente, prima e dopo la stagione di massimo sfruttamento, ovvero aprile-maggio e settembre-ottobre;

4 la realizzazione di nuovi stabilimenti balneari, l’ampliamento di quelli esistenti, la sosta ed il rimessaggio dei natanti, nell’area di spiaggia, maggiorata di metri 50 per lato, nonché le attività che prevedano passaggi ed utilizzi di mezzi pesanti, anche per la pulizia degli arenili, quando vadano ad interessare porzioni del sistema dunale ed, in particolare, la duna mobile e la vegetazione pioniera presente;

5 la realizzazione di nuova viabilità e parcheggi all’interno del sistema dunale perimetrato; il transito e la sosta di mezzi meccanizzati al di fuori della viabilità e delle aree di sosta esistenti;

6 ogni intervento che comporti la impermeabilizzazione della zona dunale e la realizzazione di nuove recinzioni in struttura muraria;

7 il cambio di destinazione d’uso che incrementi il carico urbanistico ed antropico;

8 la realizzazione di nuovi scarichi di acque nere nel sottosuolo e di materiali eterogenei nell’area dunale;

9 l’attività estrattiva e di escavazione in tutto l’ambito della fascia dunale e in zone interessate dal fenomeno dell’ingressione salina.

4.8 ZONA DU.B. - (A4.2.2)

4.8.1 Nelle zone DU.B, oltre agli interventi indicati per le zone DU.O., gli S.U. comunali possono consentire:

1 interventi colturali per la disetaneizzazione dei complessi boscati;

2 la realizzazione di aree di sosta e parcheggi in zona retrodunale, ovvero dei sedimenti di duna, con tecniche e materiali che minimizzino l’impermeabilizzazione dell’area;

3 l’attività di sosta e di rimessaggio dei natanti a distanza di metri 5 dalla duna embrionale, purché questo non comporti la deturpazione e non limiti la possibilità di accrescimento della stessa e del sistema dunale in genere;

4 la riqualificazione di stabilimenti balneari esistenti ed il loro ampliamento, a condizione che si realizzino strutture leggere e removibili;

5 l’utilizzo delle strutture edilizie esistenti, anche tramite il cambio di destinazione d’uso;

6 gli interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo i contenuti degli indirizzi di cui al precedente articolo 10.

7 la ristrutturazione urbanistica (categoria E della L.R. 59/80), per edifici di scarso, od inesistente, valore storico-architettonico, al solo fine di effettuare traslazioni di volumetrie dall’area dunale in area di sedimenti di duna, od all’esterno del sistema dunale.

4.8.2 Gli S.U. comunali non possono, comunque, prevedere:

1 all’interno delle strutture ricettive esistenti in zona dunale, il transito e la sosta di campers, roulottes ed automezzi privati, le cui piazzole devono essere localizzate nell’area retrostante la duna. Comunque, ogni struttura mobile, presente nella fascia di duna consolidata, deve essere rimossa nel periodo di chiusura di dette attività, al fine di evitare la permanente copertura del suolo;

2 l’incremento della capacità ricettiva nei campeggi esistenti;

3 quanto già oggetto di prescrizione per le zone DU.O al punto 4.7.2., alinee 1/2/3/6/7/8/9, del presente articolo.

4.9 ZONA DU.M. - (A4.2.3)

4.9.1 Oltre agli interventi indicati per le zone DU.O e DU.B, con gli S.U. comunali sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo gli indirizzi di cui al precedente articolo 10.

4.9.2 Gli S.U. comunali devono prevedere le stesse limitazioni di cui alle zone DU.O al punto 4.7.2., alinee 1/2/3/6/8/9, del presente articolo.

5 AMBITO DELLE AREE BOSCATE - (A4.3)

5.1 Ai fini della presente normativa sono da considerarsi boschi i territori classificati "ambito delle aree boscate" nell’Elaborato Cartografico di Piano "Carta del Sistema rurale a rilevante funzione ambientale", nonché i terreni sui quali esista o venga a costituirsi, per via naturale od artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arbustive ed arboree a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, di estensione non inferiore a 0,3 ha, con una copertura potenziale del suolo a maturità superiore al 20%.

5.2 Sono da considerarsi, altresì, boschi le radure naturali all’interno delle formazioni forestali o derivanti da ex coltivi, di superficie inferiore a 0,3 ha.

5.3 In tali zone gli S.U. comunali possono regolamentare:

5.3.1 gli interventi e le opere di pubblico interesse finalizzati alla tutela, conoscenza e fruizione dei valori naturalistici ed ambientali del bosco;

5.3.2 le opere di bonifica ed antincendio;

5.3.3 la realizzazione di posti di vigilanza e di soccorso e le opere necessarie allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento incendi ed, in genere, di protezione civile;

5.3.4 scarichi di reflui dei corpi ricettori ed entro i limiti di sostenibilità per l’ecosistema, nonché entro la 2a classe E.B.I.

6 AMBITO DELLE SORGENTI E DEI POZZI - (A4.4)

6.1 Sono aree destinate a garantire l’integrità delle acque ed, in particolare, di quelle destinate al consumo umano.

6.2 I Comuni in sede di P. S. delimitano le aree di tutela assoluta (ZTA), le zone di rispetto (ZR), nonché le zone di protezione (ZP) e definiscono le norme di tutela necessarie ad evitare ogni forma di alterazione ed inquinamento delle acque, o di infiltrazione e diffusione nel sottosuolo di prodotti inquinanti, sulla base della normativa introdotta per la gestione delle risorse idriche.

7. AMBITO DI PROTEZIONE DEI BIOTOPI (BI.B) E DEI VALORI NATURALISTICI (A4.5)

7.1 Sono definite aree prevalentemente boscate quelle nelle quali le condizioni ambientali risultano essere uniformi e nelle quali è presente una comunità omogenea e costante di viventi (microrganismi, funghi, animali, piante),. Tali aree non contengono solitamente valori emergenti (come i biotopi Bi.a), ma possono essere a questi contigue.

7.2 Nelle aree di cui al presente comma valgono le stesse prescrizioni di cui al precedente comma 4, punto 4.9.

7.3 Gli S.U. comunali dovranno regolamentare:

7.3.1 l’apertura di nuove cesse e viali parafuoco in situazioni di comprovata necessità, dietro specifica indicazione del C.F.S.;

7.3.2 l’assetto idraulico ed idraulico-forestale, o la rete scolante, o le opere atte al suo funzionamento.

7.4 Gli S.U. comunali non potranno, comunque, prevedere:

7.4.1 l’eliminazione o la riduzione della vegetazione riparia esistente;

7.4.2 l’attività estrattiva.