Articolo 16

Aree di interesse scientifico (A3)

1. Sono le aree nelle quali l’interesse ambientale assume rilevanza scientifica; sono, infatti, destinate a promuovere la ricerca e le attività scientifiche necessarie alla conoscenza ed alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché al mantenimento degli equilibri naturalistici e paesistici.

2. Le aree di interesse scientifico comprendono:

Zone per la conservazione degli habitat naturali - A3.1:

Zone per la conservazione delle specie ornitiche -A3.2:

Zone archeologiche - A3.3:

Biotopi di particolare valore (Bi.a) - A3.4:

3. Gli S.U. comunali possono consentire interventi di regimazione idraulica e quelli necessari ad evitare il dissesto idrogeologico, realizzati, preferibilmente, con tecniche di ingegneria naturalistica.

4. La regimazione idraulica deve garantire per i corsi d’acqua una portata minima vitale, commisurata alle esigenze di conservazione degli ecosistemi presenti.

5. Gli S.U comunali dovranno prevedere gli interventi che comportino modificazione agli assetti edilizi, infrastrutturali o di uso delle risorse, secondo il contenuto degli indirizzi di cui alla categoria A "Conservazione" dell’art. 9, comma 3, punto 3.1, fatte salve le specificazioni dei commi successivi.

6. ZONE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI - (A3.1)

Sono caratterizzate dalla presenza di habitat naturali o seminaturali di particolare interesse, già designati, provvisoriamente, "siti di importanza comunitaria" ai sensi della Direttiva CEE 92/43.

Sono aree destinate alla salvaguardia, alla protezione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente, ovvero alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica.

In tali zone possono essere ammessi solo gli interventi strettamente necessari al miglioramento delle condizioni di fruibilità ed allo svolgimento delle funzioni dell’area, che risultino con queste compatibili.

6.1 ZONE A TIPOLOGIA UMIDA (A3.1A)

Sono ambiti territoriali destinati al mantenimento dell’ecosistema umido, della flora e della fauna presenti.

Nelle suddette aree gli SS.UU comunali possono consentire:

le opere di regimazione idraulica, ovvero quelle necessarie alla conservazione od all’ampliamento della zona umida.

ogni intervento finalizzato alla valorizzazione della zona per fini naturalistici ed alla realizzazione di opere necessarie alla fruizione didattico-scientifica, curandone l’inserimento con le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona.

attingimenti di acqua compatibili con l’ecosistema, la sopravvivenza delle specie vegetali ed animali e la sosta stagionale della fauna ornitica migratoria.

6.2 ZONE A TIPOLOGIA AGRICOLO FORESTALE (A3.1B)

In questi complessi vegetazionali gli S.U comunali possono consentire i soli interventi di carattere fitosanitario nonché i tagli colturali necessari ad eliminare situazioni di degrado ed alla corretta evoluzione del popolamento vegetazionale, utilizzando sistemi di minor impatto possibile sulla flora e sulla fauna.

Gli S.U. dettano norme per: l’utilizzazione agricola dei terreni con pendenza superiore al 35%.

6.2.1 Inoltre gli S.U. devono regolamentare:

l’apertura di nuove cesse e viali parafuoco, in situazioni di comprovata necessità, dietro specifica indicazione del C.F.S.;

la salvaguardia delle forme vegetali e dei prodotti naturali;

l’assetto idraulico esistente e le opere atte al suo funzionamento, comprese le opere idraulico-forestali;

lo scarico di reflui in aste fluviali e torrentizie entro i limiti di sostenibilità dell’ecosistema; ed entro la 2a classe E.B.I.;

6.2.2 Non sono, comunque, da ammettere:

le attività estrattive;

le nuove edificazioni.

6.2.3 Sul patrimonio edilizio esistente saranno consentiti interventi secondo il contenuto degli indirizzi di cui al precedente articolo 10.

7. ZONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE ORNITICHE - (A3.2)

Sono aree destinate alla protezione della fauna ornitica selvatica attraverso la preservazione, il mantenimento ed il ripristino dei biotopi e degli habitat.

In tali aree possono essere ammessi solo gli interventi necessari al miglioramento della fruibilità in relazione alle funzioni dell’area, che risultino con queste compatibili.

Per l’area umida di interesse internazionale, denominata "Oasi di Bolgheri", valgono le stesse prescrizioni di cui al precedente punto 6.1. (S.I.C A3.1a.).

Le aree costiere di cui al presente articolo sono soggette alle norme derivanti dai Regolamenti delle Riserve Statali, ove istituite, ed, inoltre, a quelle di cui al successivo articolo 17, comma 4 "ambito della fascia dunale", in relazione alla specifica classificazione, previo il loro recepimento negli S.U. comunali.

8. ZONE ARCHEOLOGICHE - (A3.3)

Sono aree classificate con Decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali e notificate ai sensi della L. n. 1089/1939. Sono aree oggetto di studio e ritrovamento di reperti archeologici e dedicate esclusivamente ad attività di ricerca, con presenza di emergenze visibili, singole o diffuse, individuate e perimetrate con D.M. e soggette ai vincoli della L.1089/39.

In queste aree sono consentite le recinzioni finalizzate alla sicurezza del cantiere di lavoro ed ogni altra opera, espressamente autorizzata, necessaria alla ricerca ed alle finalità dell’area.

I Comuni, nei loro S.U. devono individuare e disciplinare le aree contermini, di rispetto alle zone archeologiche.

 

 

 

9. BIOTOPI DI PARTICOLARE VALORE, (BI.A - A3.4)

Sono aree di dimensioni contenute, coincidenti con il "nucleo" dei Biotopi, ovvero zone all’interno delle quali è stata rilevata la presenza di emergenze geologiche, botaniche, zoologiche, ambientali, non solo scientifiche ma anche culturali.

9.1 In tali aree valgono le stesse prescrizioni di cui al punto 6.2 del presente articolo.