Aree con rilevante funzione ambientale
1. Le perimetrazioni, i vincoli e le prescrizioni relative alle zone b), c), d) della D.C.R. 296/1988 ai sensi dellart. 37, comma 5, della L.R. 5/95, con le relative salvaguardie, restano in vigore fino allapprovazione degli S.U. comunali in attuazione del presente P.T.C. Sono fatti salvi da tale regime di salvaguardia i Comuni che, alla data di efficacia del P.T.C., abbiamo già vigenti atti di pianificazione urbanistica generale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali.
2. Il contenuto di Piano Paesistico, espresso dal presente Titolo, è recepito dagli S.U. comunali e da questi specificato nella disciplina degli aspetti e degli ambiti paesistici ai fini della conformazione dei diritti di proprietà dei suoli.
3. Nei sistemi territoriali di pianura, di collina, dellarcipelago, sono classificate come "aree con rilevante funzione ambientale" del sistema funzionale rurale le:
- aree risultanti dallElaborato cartografico di Piano "Carta del Sistema rurale a rilevante funzione ambientale";
- aree e beni soggetti ai vincoli di cui alle Leggi 1497/1939 e 1089/1939, ancorché riguardanti territori urbanizzati;
- categorie dei beni di particolare interesse ambientale di cui ai commi 5 e 7 dellart. 82 del D.P.R. 616/1977, così come modificato dallart.1 della L. 431/1985 (coste, acque interne, monti, boschi, usi civici, zone umide, aree archeologiche, ville, giardini, parchi di non comune bellezza) con i limiti di cui al comma 6 dello stesso articolo, risultanti dallElaborato cartografico di Analisi "Carta dei vincoli paesaggistici sovraordinati".
4. Allinterno di detto ambito territoriale si distinguono le seguenti aree:
A1) PARCO NAZIONALE DELLARCIPELAGO TOSCANO
A2) RISERVE NATURALI STATALI
A3) AREE DI INTERESSE SCIENTIFICO
A4) AREE DI INTERESSE NATURALISTICO-AMBIENTALE
A5) AREE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO
A6) AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO
5. Allinterno del suddetto ambito si collocano inoltre:
PARCHI PROVINCIALI
RISERVE NATURALI PROVINCIALI
AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE (A.N.P.I.L.)
6. Il territorio classificato con rilevante funzione ambientale costituisce ambito di reperimento per listituzione di Parchi, riserve e aree protette di interesse locale ai sensi della L.R. 49/95.
7. Per i Piani, i Programmi, i Progetti, ivi compresi i piani agricolo-ambientali ed i tagli di utilizzazione di cui alla L.R. 1/1990, che comportino modificazioni agli assetti edilizi, infrastrutturali, di uso del suolo e delle risorse, esistenti (cioè, interventi eccedenti la categoria C (restauro e risanamento conservativo) di cui allallegato A alla L.R. 59/80) sono richieste valutazioni degli effetti ambientali di cui allarticolo 32 della L.R. 5/95 riguardanti, in particolare, gli effetti degli stessi sugli equilibri naturalistici, paesistici e ambientali esistenti e, peculiarmente, sullo stato delle risorse.
8. La modificazione dei perimetri delle "aree con rilevante funzione ambientale" è possibile attraverso le stesse procedure che hanno portato alla loro definizione.
9. Nelle aree ad uso agricolo-forestale, comprese nelle "aree con rilevante funzione ambientale", è applicabile la disciplina di cui alla L.R. 64/95 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto previsto dal successivo Titolo III (aree con prevalente funzione agricola a tipologia paesaggistica), ancorché con le limitazioni contenute nel presente Titolo.