Articolo 8

Norme transitorie

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e 39, comma 3, della LR 5/95 (e sue successive modifiche ed integrazioni), non sono tenuti al rispetto della normativa di adeguamento dello Strumento Urbanistico comunale alle prescrizioni del PTC, di cui al precedente articolo 6, i Comuni che, alla data di approvazione del PTC, abbiano già approvato il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico.

2. Per i Comuni di cui al precedente comma, l’adeguamento - ove necessario - avverrà contestualmente a varianti di Piano Strutturale, ovvero alla formazione di un nuovo Piano Strutturale, ovvero in dipendenza di varianti di PTC.

3. Gli accordi di programma, intese e quant’altro previsto dall’articolo 16, comma 6, della LR 5/95, finora intervenuti, sono compresi nei contenuti del PTC.

4. Le varianti urbanistiche di cui all’articolo 40, comma 2 e comma 8, della LR 5/95 - adottate prima dell’efficacia del PTC - possono essere approvate anche dopo tale data, se non in contrasto con i principi generali del P.T.C. medesimo.