Articolo 6
Adeguamento degli Strumenti Urbanistici
comunali alle prescrizioni del P.T.C.
1. I termini per lapprovazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico da parte dei Comuni, sono esplicitamente fissati dallarticolo 39 della L.R. 5/95 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Ladeguamento degli Strumenti Urbanistici comunali alle prescrizioni del P.T.C. avviene, di norma, con la formazione del Piano Strutturale comunale.
3. I Comuni che, entro 12 mesi dalla data di efficacia del P.T.C., non avviano, ai sensi dellarticolo 3, comma 2, della LR 5/95, il procedimento di formazione del Piano Strutturale, sono tenuti agli adeguamenti parziali degli S.U., per come previsto ai punti successivi, con le procedure previste dallart. 40 della LR 5/95, da adottarsi entro 18 mesi dalla stessa data di efficacia del P.T.C.:
3.a. con riferimento ai contenuti della LR 14.04.1995, n. 64, così come modificata dalla LR 04.04.1997, n. 25 (articoli 3, 7 e 9), per ladeguamento alle prescrizioni del Titolo III della normativa di P.T.C;
3.b. con riferimento ai contenuti di piano urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici, di cui alla legge 8.8.1985, n. 431, per ladeguamento alle prescrizioni del Titolo II della normativa di P.T.C, fatti salvi i Comuni che, a quella data, abbiano già dato contenuto di Piano Paesistico ai propri S.U.
3.c. con riferimento ai contenuti della D.C.R. 30.01.1990, n. 47, per ladeguamento alle prescrizioni del P.T.C., fatti salvi i Comuni che, a quella data, abbiano già variato in tal senso i propri S.U.
4. Per le varianti di cui allarticolo 40, comma 2, viene dato atto dal Comune, in fase di adozione e di approvazione, delle verifiche di conformità al PTC.
5. Per le varianti di cui allarticolo 40, comma 8, i riferimenti necessari alla verifica di conformità al PTC, vengono forniti, dalla Provincia al Comune, nella fase di collaborazione prevista dal comma 9 della stessa norma.
6. Per i Comuni che hanno adottato gli S.U., o loro Varianti Generali, ai sensi dellarticolo 40, comma 1, della L.R. 5/95 ed il cui iter di approvazione non è ancora terminato, le varianti di adeguamento di cui ai precedenti commi devono essere adottate entro 12 mesi dalla data di approvazione dello S.U. o Variante Generale.
7. In attesa della norma regionale prevista dalla LR 5/95, articolo 4, comma 5, i Comuni sono invitati a rimettere alla Provincia - ai fini dellistruttoria per il parere di conformità di cui allart. 25, comma 6, allart. 26, nonché per quanto previsto dallart. 28, comma 6, della stessa legge - oltre agli atti redatti con le usuali modalità cartacee, anche una copia in formato numerico, compatibile con il Sistema Informativo Territoriale provinciale.
8. Per quei Comuni che non siano ancora dotati di idonee strumentazioni informatiche, la Provincia, con successivi atti, promuove incentivazioni e collaborazione al loro impianto, nonché la fornitura dei dati esistenti nel SIT provinciale.