Articolo 5

Modalitą di attuazione

1. Il P.T.C. trova attuazione attraverso:

Piani Strutturali dei Comuni di cui agli articoli 24 e 25 della L. R. 5/95;

Piani Provinciali di settore aventi rilevanza territoriale;

Accordi di Programma stipulati per l’attuazione di interventi coordinati di interesse sovracomunale tesi, nel loro insieme, a perseguire assetti ambientali, produttivi, logistico-infrastrutturali, insediativi e di servizi, ai quali concorrono competenze di Soggetti diversi; tale principio trova particolare attuazione nei PIANI D’AREA, prefigurati dal P.T.C. medesimo.

Laddove necessario il PIANO D’AREA sarą preceduto da Accordo di Pianificazione ai sensi dell’art. 36 della L.R. 5/95.

2. Le norme del P.T.C. non introducono salvaguardie ai sensi dell’art. 21 della L.R. 5/95 e, quindi, tutti i riferimenti di efficacia introdotti con le prescrizioni sono rivolti all’adeguamento degli S.U. comunali ed ai piani di settore di competenza comunale o provinciale.

3. L’attivitą di concertazione per la "AGENDA 21" e le relative azioni di partenariato (FORUM) estese agli ambiti territoriali propri dei fenomeni da analizzare, sono strumento "ordinario" per la preparazione dei Piani e degli Accordi di cui al precedente comma 1.