Articolo 2
Efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento
1. Le prescrizioni, le prestazioni ed ambiti localizzativi e gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento costituiscono riferimento esclusivo per la formazione e ladeguamento degli strumenti urbanistici comunali, unitamente alle leggi, alle salvaguardie di cui allart. 37, comma 5, ed art. 11 della L.R. 5/95, alle istruzioni tecniche di cui allart. 13 della stessa L.R. 5/95, nonché alle norme, piani e programmi di settore regionali.
2. Il P.T.C. rappresenta la sede di confronto per la compatibilità delle intese di cui allarticolo 81 del D.P.R. 616/77, così come modificato con D.P.R. n. 383/94, degli Accordi di Programma o di Pianificazione e costituisce riferimento per il concorso della Provincia allindividuazione degli obiettivi, degli indirizzi e dei programmi di intervento statale e regionale.
3. Il P.T.C. rappresenta il riferimento per lauto-coordinamento delle funzioni programmatorie della Provincia e per la verifica di conformità di ogni piano provinciale di settore avente rilevanza territoriale.
4. Il P.T.C. costituisce sede di verifica della ammissibilità dei programmi di spesa e di investimento della Provincia, di orientamento per le decisioni di spesa dello Stato, della Regione e dei Comuni in merito ad opere ed interventi aventi rilevanza o interesse provinciale.