Articolo 10

Interventi sul patrimonio edilizio

esistente in ambito rurale

1. Nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale è richiesto il censimento del patrimonio edilizio esistente ed il conseguente riconoscimento del valore storico, architettonico e culturale.

2. Il P.T.C. fornisce allo scopo il regesto degli edifici di particolare interesse storico-ambientale, da integrare a cura dei Comuni.

3. Sulla scorta delle indagini puntuali condotte, è richiesta l’individuazione degli edifici e dei complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico, ovvero quelli aventi scarso o nullo valore architettonico.

4. I Comuni che hanno già provveduto alla redazione di tale censimento valuteranno l’opportunità di un suo adeguamento.

5. Ai fini della disciplina degli interventi ammissibili, ai sensi della L.R. 59/80 o, comunque, del recupero del patrimonio edilizio esistente, i Comuni, nel definire le categorie d’intervento, terranno conto di:

  1. mantenimento o recupero dell’esteriore aspetto dei beni, degli edifici o dei complessi edilizi;

  2. valutazione dell’incremento del carico urbanistico compatibile con la tutela ed il mantenimento dei luoghi e del patrimonio culturale rappresentato dal contesto ambientale;

  3. valutazione delle trasformabilità da rendere coerenti con la caratterizzazione del paesaggio e con la sua classificazione tipologica operata dal Titolo II della presente normativa.