Articolo 33

Trasferimenti o locazioni parziali di fondi agricoli

1. Sui fondi agricoli derivanti da alienazioni o locazioni parziali di proprietà aziendali agricole non sono consentite nuove edificazioni per 10 anni.

2. I limiti di cui al comma 1 non si applicano nel caso che la capacità edificatoria del fondo da frazionare, calcolata ai sensi dell’art. 30, non sia già stata raggiunta al momento della alienazione su alcuna delle porzioni risultanti; tale condizione, comunque, deve essere dimostrata attraverso una relazione asseverata da un professionista abilitato, quale parte integrante del contratto di vendita o locazione.

3. I P.M.A.A., aventi per oggetto unicamente l’alienazione di beni, devono presentare un inquadramento organico relativo a tutta l’azienda e non solo all’oggetto dell’alienazione, con il quale evidenziare i miglioramenti strutturali di cui l’azienda beneficerà a seguito delle alienazioni.

In particolare Il P.M.A.A. deve:

dimostrare che la capacità occupazionale non diminuisce con l’attuazione del piano;

analizzare il nuovo assetto fondiario in relazione alla capacità edificatoria; dimostrare che l’alienazione dei beni contribuisce alla razionalizzazione delle strutture fondiarie rimanenti per un loro migliore sfruttamento;

prevedere di alienare, assieme alla terra anche gli edifici rurali necessari alla conduzione del fondo, qualora l’azienda ne disponga in modo eccedente ai propri fabbisogni.

4. Sono, comunque, fatti salvi i casi previsti dall’art. 3, comma 6, della L.R. 64/95, così come modificata dalla L.R. 25/97.