Statuto
del “Comitato
livornese per la promozione dei valori risorgimentali”
Titolo I
Costituzione e
fondatori
1) Il “Comitato livornese per la promozione dei
valori risorgimentali”, il cui progetto ha avuto origine a Collesalvetti (Li)
il 18 6 2000, è stato costituito a Livorno nello stesso anno con atto privato
al quale hanno aderito i seguenti fondatori:
a)
Associazioni ed enti:
-
Associazione Mazziniana Italiana, rappresentata da Alessandro Andreini
-
Circoscrizione N° 2 del Comune di Livorno, rappresentata da Maurizio Paolini
-
Confederazione Nazionale dell’Artigianato, rappresentata da Marzino Macchi
b)
A titolo personale, in qualità di studiosi o cultori della storia patria:
-
Fabio Bertini, nato a Livorno
-
Ugo Canessa, nato a Livorno
-
Paolo Castignoli, nato a Piacenza
-
Luigi De Franco, nato a Catanzaro
-
Alfio Dini, nato a Livorno
-
Luigi Donolo, nato a S.Stefano Magra (SP)
-
Pier Fernando Giorgetti, nato a Livorno
-
Mario Landini, nato a Livorno
-
Vittorio Marchi, nato a Livorno
-
Corrado Nocerino, nato a Caianello (CE)
-
Raimondo Pollastrini, nato a Milano
-
Marco Susini, nato a Collesalvetti (LI)
2) Il Comitato ha sede presso la Confederazione
Nazionale Artigianato (CNA), Via Martin Luter King, 15 - 57128 Livorno.
3) Il Comitato non ha fini di lucro. Opera con il
concorso solidale e volontario di enti, privati ed organizzazioni che intendano
sostenerne le iniziative. Ai fini fiscali si avvale dei benefici previsti dal
Decreto legislativo 460/1997 e conseguentemente dall’Art. 108 del Testo Unico
917/86.
Titolo II
Scopi
Art.
I
1) Scopi del Comitato sono la promozione e la
divulgazione dei valori risorgimentali, nella convinzione che il grande
patrimonio di ideali e di aspirazioni rappresentato da quel periodo della storia
italiana non possa essere dimenticato in quanto elemento coagulante dello
spirito nazionale, anima della crescita istituzionale, inalterabile pilastro
della coscienza democratica e fondamento insostituibile della Costituzione
repubblicana.
2) Il Comitato si propone di contribuire a mantenere
viva, specialmente presso le giovani generazioni, la memoria dei fatti
risorgimentali e di tutti coloro, molti dei quali giovanissimi, che sostennero
lo spirito di libertà e la democrazia contro chiunque intese sminuirlo e
disprezzarlo, fino al riscatto della Resistenza e della lotta di liberazione e
fino alla costruzione della Repubblica.
3) Il Comitato intende valorizzare il contributo dato
da Livorno per lo sviluppo di questi processi storici facendo particolare
riferimento alle giornate del 10 ed 11 Maggio 1849, quando decine di giovani si
immolarono contro i cannoni austriaci per testimoniare la loro profonda fede in
quei valori.
4) Il Comitato si appella a tutti coloro che, senza
alcuna distinzione di parte, di partito o di opinione, si riconoscono in questi
principi perché contribuiscano a diffonderli e agevolino la riuscita delle
singole iniziative.
Art.
II
In concreto il Comitato provvederà a:
1) promuovere con l’aiuto di Istituzioni, Enti,
Società e Associazioni la concessione di borse di studio e premi da devolvere,
in collaborazione con le autorità scolastiche e i docenti, primi e principali
protagonisti del progetto, a studenti (singoli o gruppi) delle scuole operanti
nel Comune di Livorno o nella Provincia che mostrino di lavorare con merito
intorno ad un tema proposto dal Comitato;
2) ricercare la collaborazione di Cittadini, Gruppi
teatrali, Scuole musicali, Rappresentanze d’Arma, Università, Enti ed
Istituzioni dell’Italia e dei Paesi che, a qualunque titolo, furono coinvolti
nelle vicende risorgimentali livornesi, per realizzare rappresentazioni storiche
e forme di intrattenimento popolare intese a diffondere i valori nati con il
Risorgimento e organizzare occasioni di studio volte a valorizzare la dimensione
italiana ed europea del Risorgimento livornese.
3) promuovere il recupero, la manutenzione e la
valorizzazione di elementi architettonici, monumenti, cimeli, documenti che
ricordano fatti legati al Risorgimento livornese.
Titolo III
Organizzazione
Art. I
1) Sono componenti del Comitato, oltre ai fondatori
di cui al Titolo I comma 1 a e b, anche coloro che per specifiche attitudini,
competenze e disponibilità ad operare vengono cooptati dal Comitato stesso.
2) Le Associazioni componenti il Comitato hanno
facoltà, a loro insindacabile giudizio, di nominare i propri rappresentanti
dietro presentazione di lettera di designazione.
3) Le richieste di adesione al Comitato da parte di
singole personalità, associazioni od enti, nonché le proposte di inserimento
nel medesimo, saranno di volta in volta valutate dallo stesso Comitato riunito
in apposita seduta.
Art. II
1) Il Comitato si riunisce, di norma, almeno due
volte l’anno.
-all’inizio
di settembre per predisporre il programma annuale di lavoro ed esaminare ed
approvare il consuntivo dell’anno precedente;
-all’inizio
di marzo per la verifica del percorso programmato.
2) Sono organi del Comitato:
a)
il Presidente, che viene eletto dal Comitato nella seduta di settembre. Dura in
carica 3 anni e può essere rieletto senza limitazioni. Il Presidente
rappresenta il Comitato verso l'esterno e convoca e presiede le riunioni del
Comitato e della Giunta. In caso di impedimento temporaneo é sostituito da
altro componente della Giunta designato dal Presidente o, subordinatamente,
prescelto dalla stessa Giunta.
b)
la Giunta, eletta dal Comitato contestualmente al Presidente. E’ composta da
sette membri. Dura in carica tre anni, come il Presidente. Ciascun membro della
Giunta può essere rieletto senza limitazioni. La Giunta, tenendo conto delle
esperienze professionali dei componenti e delle loro attitudini, assegna loro i
seguenti incarichi individuali: Segretario, Amministratore, Responsabile
scientifico, Responsabile per i rapporti con la Scuola, Responsabile per le
relazioni esterne e Responsabile per i rapporti con i mezzi di informazione.
Ciascun componente della Giunta rimane, di massima, nell’incarico individuale
assegnatogli per i tre anni del mandato. La Giunta si riunisce ogni qualvolta
necessario e comunque almeno una volta ogni due mesi. Art. III
Può essere costituito un Collegio di Probiviri per
comporre eventuali vertenze. Il Collegio è composto dai tre più anziani
componenti del Comitato non facenti parte della Giunta che dichiarino la loro
disponibilità. Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
Art. IV
1) La Giunta ha facoltà di costituire apposite
commissioni destinate a portare a buon fine compiti o progetti particolari per
l’assolvimento e il conseguimento dei quali ciascuna commissione si atterrà
ai regolamenti in vigore.
2) Ciascuna Commissione è composta di massima da
almeno tre membri e deve essere presieduta da quel componente della Giunta nella
cui area di responsabilità si prevede ricadano, in forma prevalente, le attività
della Commissione stessa. Le Commissioni possono essere costituite da componenti
del Comitato, facenti o meno parte della Giunta, o anche da personalità esterne
particolarmente qualificate.
Art. V
Nel caso di dimissioni o di indisponibilità
permanente di un membro della Giunta, questo dovrà essere sostituito al più
presto con altro componente del Comitato. Se le dimissioni o l’indisponibilità
non temporanea riguardano il Presidente, il Comitato dovrà procedere entro
trenta giorni ad eleggerne il sostituto. Nelle more svolgerà le funzioni di
Presidente un componente della Giunta scelto dalla stessa.
Titolo IV
Patrimonio e
Amministrazione
La gestione del patrimonio è affidata alla Giunta.
Lo svolgimento dell’attività amministrativa, la tenuta delle scritture
contabili, la compilazione del bilancio preventivo e la tenuta del conto
consuntivo sono affidati al componente della Giunta designato come
Amministratore che potrà avvalersi, ove necessario, della collaborazione del
Segretario.
Titolo V
Regolamenti
Le norme regolamentari di esecuzione del presente
statuto sono predisposte dalla Giunta e deliberate dal Comitato.